Liberazione dai beni mobili di un immobile disabitato

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2022
avvceciliarosso pubblicato 28 gennaio 2022

Buongiorno, 

sono stata nominata custode in una procedura esecutiva immobiliare con il medesimo provvedimento di designazione del perito stimatore ex art. 569 c.p.c., quindi ancora prima che sia stata disposta la vendita dell'immobile medesimo.

Il compendio pignorato è risultato in sede di primo accesso in evidente stato di abbandono e disabitato. La debitrice peraltro risulta ormai residente all'estero.

Ciononostante nell'immobile vi sono numerosi beni mobili, anche di valore (oltre ad un automobile, diversi attrezzi da lavoro professionali e numerosi elettrodomestici), di cui ho provveduto a redigere inventario.

Il dubbio e la domanda che pongo riguarda la sorte di tali beni mobili, non compresi nell'atto di pignoramento.

Mi chiedo in particolare, essendo l'immobile disabitato, quando ed in che modo io custode debba intimarne alla debitrice l'asporto e se debba eventualemente sollecitare un ordine di rilascio da parte del G.E.

Cordiali saluti

 

 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

A nostro avviso la risposta all’interrogativo posto si ricava dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, tra gli altri, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Dunque, da questa disposizione si ricava il dato per cui l’intimazione di cui alla predetta norma deve essere inoltrata al debitore nel momento in cui si deve procedere ad attuare l’ordine di liberazione.

Fatta questa premessa, riteniamo che nel caso di specie sia opportuno rappresentare al giudice che i beni mobili presenti hanno un certo valore, e dunque in sede di attuazione dell’ordine di liberazione potrebbe essere necessario procedere alla loro vendita, e preliminarmente alla loro stima.

Dunque, al fine di poter tempestivamente provvedere alla consegna dell’immobile una volta emesso il decreto di trasferimento, potrebbe essere necessario dare corso per tempo all’attuazione dell’ordine di liberazione, al fine di poter provvedere con un congruo anticipo all’esecuzione di questi adempimenti.

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