Liberazione con persona invalida

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  • Ultimo messaggio 21 settembre 2019
prosciuttino3 pubblicato 13 settembre 2019

salve ragazzi vi scrivo perché in data 17/07/09 mi sono aggiudicato un immobile, e in data 12/09/09 ho saldato il prezzo, quando mi sono recato dal delegato per consegnare la documentazione relativa al pagamento mi ha detto che : il signore che occupa l’immobile ha un contratto di locazione che scade il 04/10/09 il delegato ha già provveduto ad avvisare il signore che l’immobile lo deve lasciare, mi ha specificato che nel caso in cui l’immobile non venisse lasciato libero dopo aver avuto il decreto di trasferimento dal giudice mi dovrei rivolgere ad un avvocato a spese mie e chiedere un esecuzione di sfratto. volevo sapere se tutto questo è corretto di seguito vi faccio un copia è incolla della dicitura nell’ avviso di vendita.

Le spese relative all'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dopo l'aggiudicazione e quelle relative alla prosecuzione del procedimento di rilascio successivamente alla vendita sono poste a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà – con espressa dichiarazione - dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti.

ps: il signore che ha il contratto di locazione ha con se nella propria casa la mamma che è sulla sedia a rotelle quindi invalida.

come dovrei comportarmi in caso il giudice mi firma il decreto di trasferimento è le persone sono ancora nell’immobile dopo che è scaduto il contratto di colazione? quali sono le tempistiche per uno sfratto con una persona invalida in casa ma con contratto di locazione scaduto?

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inexecutivis pubblicato 17 settembre 2019

Dalle informazioni contenute nella domanda ricaviamo il convincimento per cui la locazione è opponibili alla procedura in quanto stipulata prima del pignoramento.

Se è cosi, l’aggiudicatario subentrerà al debitore esecutato nella titolarità del contratto, ed alla scadenza dovrà attivarsi (a sue spese) per conseguire la disponibilità dell’immobile.

Il dato si ricava dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1599, 1602 e 1603 c.c., e costituisce convincimento della giurisprudenza da tempi risalenti. Si veda, ad esempio, Cass. Sez. 1, 11/07/1967 n. 1713, a mente della quale "Il compratore di un immobile, dato in locazione a terzi, assume la qualità di locatore e pertanto subentra, se il contrario non sia pattiziamente stabilito, in tutti i diritti ed obblighi del rapporto che non siano esauriti" (negli stessi termini, più di recente, Cass. Sez. 3, 15/07/2008 n. 19442).

prosciuttino3 pubblicato 17 settembre 2019

il contratto scade il 4 ottobre e si presuppone che per quella data ancora devo avere il decreto di trasferimento. come mi consigliate di fare? aspettare il decreto per poi rivolgermi ad un avvocato per liberare l immobile a mie spese???

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2019

Rispondiamo alla domanda osservando che sarà determinante il fatto che il decreto di trasferimento sarà adottato prima o dopo del 4 ottobre.

Invero, se il decreto interverrà prima di questa data il nuovo proprietario subentrerà in un contratto opponibile, e dunque la intimazione di un eventuale sfratto per finita locazione competerà a lui.

Viceversa, se il decreto di trasferimento cadesse dopo il 4 ottobre, sarà onere della procedura occuparsi della liberazione dell’immobile a norma dell’art. 560 c.p.c., commi terzo e quarto.

Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.

Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16 aprile 2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria è il decreto di trasferimento l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario (sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione, secondo alcuni, o con il versamento del saldo, secondo altri). Precisiamo inoltre che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, n.10251).

Fatta questa premessa, se l’aggiudicatario diviene proprietario a contratto in corso, egli subentra all’esecutato nella titolarità del contratto medesimo e dunque alla scadenza sarà il solo legittimato ad esperire le azioni previste per il caso di mancata riconsegna dell’immobile. Il dato si ricava dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1599, 1602 e 1603 c.c., e costituisce convincimento della giurisprudenza da tempi risalenti. Si veda, ad esempio, Cass. Sez. I, 11 luglio 1967 n. 1713, a mente della quale "Il compratore di un immobile, dato in locazione a terzi, assume la qualità di locatore e pertanto subentra, se il contrario non sia pattiziamente stabilito, in tutti i diritti ed obblighi del rapporto che non siano esauriti" (negli stessi termini, più di recente, Cass. Sez. III, 15 luglio 2008 n. 19442).

Se invece alla scadenza del contratto il decreto di trasferimento non è stato ancora pronunciato è onere della procedura conseguirne la disponibilità al fine di adempiere alla obbligazione di consegna. In questo caso occorrerà pronunciare, da parte del giudice, l’ordine di liberazione, ed il custode dovrà occuparsi della sua attuazione a norma dell’art. 560, comma quarto c.p.c., a meno che l’aggiudicatario non lo esoneri.

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