liberazione a cura aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 30 agosto 2018
franc87 pubblicato 23 agosto 2018

Buongiorno, vorrei chiedere se a qualcuno è capitato di aggiudicarsi un immobile all'asta descritto inizialmente in perizia come occupato dall'esecutato e dalla sua famiglia compresi minori, di fatto risulta libero, la famiglia non vive più li, hanno lasciato solo cose da buttare o piene di polvere, la residenza dell'esecutato e della famiglia rimane iscritta in quell'indirizzo, nel decreto di trasferimento è stato indicato un domicilio diverso dall'indirizzo di residenza (quindi si presume che si siano trasferiti altrove ma senza variare residenza e senza consegnare chiavi al custode) e la liberazione dell'immobile è a cura dell'aggiudicatario. La domanda che sorge: è proprio necessario procedere con l'atto di precetto oppure basta semplicemente far cambiare la residenza alla famiglia? Si può evitare l'atto di precetto chiedendo la semplice variazione di residenza e quindi successivamente chiedere a un fabbro di aprire la porta forzando la serratura in qualità di nuovo proprietario e senza bisogno dell'ufficiale giudiziario? Grazie..

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inexecutivis pubblicato 26 agosto 2018

In linea teorica, e sempre che la liberazione sia, come pare di capire dalla domanda formulata, a carico dell'aggiudicatario, non si può prescindere dall'attivazione di una ordinaria procedura esecutiva per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., poiché il rischio che si corre nel caso in cui si procedesse autonomamente è quello di commettere un atto illecito; potrebbe infatti ipotizzarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 cp, a mente del quale “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

In giurisprudenza è stato ad esempio ritenuto che risponde del reato suddetto “il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..” (Cass. Sez. 6, n. 4464 del 15/12/2016), oppure “il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass., sez. 6, 18.1.2005, n. 10066).

Ciò premesso, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di ottenere dal custode dell'immobile nominato da Giudice una dichiarazione o comunque una comunicazione dalla quale risulti che il bene è libero e che i beni mobili in esso presenti sono stati abbandonati dal precedente occupante. In questo caso ogni rischio è scongiurato.

franc87 pubblicato 27 agosto 2018

Grazie, è stato molto preciso e dettagliato.. avrei altre domande su questo argomento: 1) nel caso in cui il precedente proprietario sia irreperibile ma l'aggiudicatario viene a conoscenza dal comune tramite una richiesta dello stato di famiglia del precedente proprietario che ha cambiato residenza ma non ha consegnato le chiavi, si ha la possibilità di entrare nell'appartamento forzando la porta autonomamente? Teoricamente dopo la variazione di residenza non si dovrebbe più correre il rischio di aver commesso atto illecito. 2) l'eventuale reato di esercizio arbitrario può cadere in prescrizione oppure può anche essere richiesto dopo 7/8 anni? nel caso in cui si commetta questo atto illecito, ci possono essere ulteriori aggravanti dato che risultano presenti minori nello stato di famiglia oltre all'eventuale querela e pagamento di una somma fino a 516€? 3) vi ringrazio per il consiglio ma il custode e il giudice non hanno concesso questa dichiarazione dal momento che dalle loro informazioni l'immobile risulta "occupato saltuariamente" dal precedente proprietario perchè spesso all'estero, quindi comunque tutte le eventuali comunicazioni/notifiche che si potrebbero inviare saranno lette in tempistiche molto lunghe..

Vorrei fare con voi una riflessione e ditemi se sbaglio... Paradossalmente a conti fatti, a livello economico converrebbe seguire la strada dell'atto illecito che costa 516€ a seguito di eventuale querela ma con tempistiche immediate, a differenza della procedura corretta dell'esecuzione forzata che può costare circa sui 1000/1500€ di avvocati per l'iter atto di precetto e 6/12 mesi di tempo.. grazie francesca

inexecutivis pubblicato 30 agosto 2018

Vorrei fare con voi una riflessione e ditemi se sbaglio... Paradossalmente a conti fatti, a livello economico converrebbe seguire la strada dell'atto illecito che costa 516€ a seguito di eventuale querela ma con tempistiche immediate, a differenza della procedura corretta dell'esecuzione forzata che può costare circa sui 1000/1500€ di avvocati per l'iter atto di precetto e 6/12 mesi di tempo.. grazie francesca

Il fatto che il debitore occupante abbia cambiato la residenza non esclude che non abbia più il possesso del bene. E' fatto notorio che gli immobili si possono possedere anche non abitandoli. Quindi, il dato della residenza, è irrilevante.

Quanto alle ulteriori domande, osserviamo che il reato si prescrive, come tutti i reati e che la scelta se rispettare o non rispettare la legge è del tutto personale.

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