LEGITTIMA LA RICHIESTA DI COMPENSO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO?

  • 1K Viste
  • Ultimo messaggio 02 giugno 2017
fabio.m pubblicato 30 maggio 2017

Nei mesi di febbraio e aprile  2015 ho partecipato a due aste immobiliari, nelle quali mi sono aggiudicato un appartamento e un posto auto, della stessa esecuzione immobiliare, iscritta nel Registro Generale delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Gorizia, nell’anno 2013.

L’esecuzione immobiliare in questione, suddivisa in 23 lotti, era delegata a un professionista.

Esperiti tutti gli obblighi, le proprietà dei due immobili venivano trasferite e trascritte nei registri dell’Ufficio Tavolare, rispettivamente il 31 luglio 2015 e il 30 novembre 2015.

In data 30 marzo 2017, ho ricevuto da parte del professionista delegato dell’esecuzione immobiliare, un preavviso di parcella per il compenso a lui dovuto, relativo alla fase di trasferimento della proprietà, così come previsto dal D.M. n. 227 del 15/10/2015 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24/02/2016 e in vigore dal 10/03/2016.

Chiedo se tale richiesta sia legittima, dal momento in cui le procedure di entrambe le aggiudicazioni erano state ultimate, con emissione dei decreti di trasferimento e relativa trascrizione nei libri fondiari, prima dell’entrata in vigore del D.M 227/2015, anche se, l’intera procedura, composta da 23 lotti, si era conclusa con la vendita dell’ultimo lotto dopo l’entrata in vigore del D.M. 227/2015 (particolare riferito dal professionista delegato a giustificazione della richiesta del compenso).

Preciso inoltre che, ovviamente, tali spese, a carico dell’aggiudicatario, non erano state indicate nel relativo avviso di vendita.

Da una ricerca in rete, ho trovato due circolari, la prima, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Crotone del 13.04.2016, che ha come oggetto “Istruzioni operative…… a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 227/2015” nel cui testo, sottolineato e in grassetto si legge :

Si precisa che per :

            Le aggiudicazioni precedenti il 10 marzo 2016 tutto il compenso spettante al professionista delegato per le operazioni inerenti la fase del trasferimento nonché le relative spese generali saranno a carico della procedura.

 

L’altra circolare, di pari oggetto, emessa dal Tribunale di Ivrea il 22 marzo 2016, segue la stessa linea di pensiero.
            

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2017

Ai sensi dell’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Dunque, il compenso dovuto al professionista delegato è oggetto di liquidazione da parte del Giudice dell’esecuzione, e non può essere autodeterminato dallo stesso.

Quindi, in primo luogo, fino a quando il professionista delegato non le avrà comunicato il provvedimento di liquidazione del Giudice, la richiesta di pagamento potrà essere ignorata.

Quanto alla possibilità che i parametri indicati dal dm 227/2015 non trovino applicazione nel suo caso, abbiamo qualche dubbio.

Invero, il fatto che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale fosse già stato emesso il decreto di trasferimento (per uno o per tutti i lotti) non importa, in quanto il compito del professionista delegato non si esaurisce con la vendita. Dopo la fase della liquidazione del bene pignorato, infatti, si apre la fase della distribuzione del ricavato, che si conclude con il materiale pagamento di quanto spettante ai singoli creditori in base al piano di riparto approvato dal Giudice dell’esecuzione.

A nostro avviso, dunque, il decreto ministeriale dovrà trovare applicazione in tutte quelle procedure che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non si fossero ancora chiuse.

 

In questo senso, con riferimento alle tariffe fornesi, si è pronunciata Cass. Sez. U, 12/10/2012  n. 17405.

Close