Nei mesi di febbraio e aprile 2015 ho partecipato a due aste immobiliari, nelle quali mi sono aggiudicato un appartamento e un posto auto, della stessa esecuzione immobiliare, iscritta nel Registro Generale delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Gorizia, nell’anno 2013.
L’esecuzione immobiliare in questione, suddivisa in 23 lotti, era delegata a un professionista.
Esperiti tutti gli obblighi, le proprietà dei due immobili venivano trasferite e trascritte nei registri dell’Ufficio Tavolare, rispettivamente il 31 luglio 2015 e il 30 novembre 2015.
In data 30 marzo 2017, ho ricevuto da parte del professionista delegato dell’esecuzione immobiliare, un preavviso di parcella per il compenso a lui dovuto, relativo alla fase di trasferimento della proprietà, così come previsto dal D.M. n. 227 del 15/10/2015 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24/02/2016 e in vigore dal 10/03/2016.
Chiedo se tale richiesta sia legittima, dal momento in cui le procedure di entrambe le aggiudicazioni erano state ultimate, con emissione dei decreti di trasferimento e relativa trascrizione nei libri fondiari, prima dell’entrata in vigore del D.M 227/2015, anche se, l’intera procedura, composta da 23 lotti, si era conclusa con la vendita dell’ultimo lotto dopo l’entrata in vigore del D.M. 227/2015 (particolare riferito dal professionista delegato a giustificazione della richiesta del compenso).
Preciso inoltre che, ovviamente, tali spese, a carico dell’aggiudicatario, non erano state indicate nel relativo avviso di vendita.
Da una ricerca in rete, ho trovato due circolari, la prima, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Crotone del 13.04.2016, che ha come oggetto “Istruzioni operative…… a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 227/2015” nel cui testo, sottolineato e in grassetto si legge :
Si precisa che per :
Le aggiudicazioni precedenti il 10 marzo 2016 tutto il compenso spettante al professionista delegato per le operazioni inerenti la fase del trasferimento nonché le relative spese generali saranno a carico della procedura.
L’altra circolare, di pari oggetto, emessa dal Tribunale di Ivrea il 22 marzo 2016, segue la stessa linea di pensiero.