Legge salva Suicidi

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  • Ultimo messaggio 16 maggio 2019
vincenzo.pace89 pubblicato 14 maggio 2019

Salve, espongo in breve la questione.

Il mio assistito è debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare.

Giorno 4 giugno 2019 si terrà la vendita dell'immobile, in cui il suddetto vive unitamente alla famiglia.

Dopo vane trattative, non si è raggiunto un accordo con l'unico creditore, un istituto di credito, quest'ultimo forte del fatto che la vendita sarà fra 20 giorni.

Mi chiedevo se fosse possibile promuovere un istanza per sovraindebiamento o legge salva suicidi,e se  vi è un termine per farlo?

Inoltre parliamo di un debito che ammonta a circa 60 mila euro a fronte di un bene immobile, messo all'asta, che vale più del doppio, in tal caso si può parlare di sovraindebitamento?

Avrei bisogno di urgente riscontro, e capire effettivamente se vi sono termini per proporre l'istanza suddetta attesa l'imminenza della vendita.
Cordialmente

 

 

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2019

Per rispondere alla sua prima domanda con precisione occorrerebbe sapere se il suo assistito intende (recte, può) presentare una proposta di accordo (la quale può essere depositata sia dagli imprenditori non fallibili che dai consumatori), oppure un piano del consumatore.

Nel primo caso la sospensione delle procedure è disposta dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza. Dispone infatti l'art. 10, comma 2 let. c) della legge 3/2012 che il Giudice con decreto "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Con riferimento al piano del consumatore, trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 12 bis comma 2, ai sensi del quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo". Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

In ogni caso siamo dell’avviso per cui i tempi sono troppo ristretti per impedire eventualmente la vendita poiché occorrerebbe rivolgersi ad un OCC (o richiederne la nomina al Presidente del Tribunale nel caso in cui nel circondario non ne sia presente uno) elaborare un piano, depositarlo ed attendere i provvedimenti del giudice.

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