Le 30 misure previste dal decreto semplificazioni che ha ottenuto il via libera alla Camera

  • 127 Viste
  • Ultimo messaggio 10 febbraio 2019
carmeluzzo pubblicato 07 febbraio 2019

Buonasera, Con il nuovo decreto approvato dalla Csmera, al punto 5 dice:

. CASA PIGNORATA NON VA LASCIATA SUBITO: Tutti i debitori proprietari di case pignorate, e i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata dell'immobile pignorato.

Adesso la domanda è cosa vuol dire questo che dal momento che ho il Decreto di Trasferimento in mano, non ho più bisogno né dell’ufficiale Giudiziario perché automaticamente loro devono uscire?? Perché già prima era così, stavano in casa fimo a che potevano, quindi adesso cosa cambia? Cosa intendono con la dicitura “che conclude l’espropriazione forzata dell’immobile” che viene in automatico l’usvita Con il Decreto di Trasferimento? Grazie per la vostra risposta

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2019

La domanda è certamente attuale, ed impone di fissare alcuni punti fermi.

Il lettore certamente si riferisce alla proposta di modifica dell'art. 560 c.p.c., approvata dal Senato il 29.1.2019.

Va detto, preliminarmente, che ad oggi la norma non è ancora in vigore.

Quanto al merito della riforma, riteniamo che occorra partire dalla lettura della proposta di modifica.

Il nuovo testo dell'art. 560 dovrebbe essere il seguente.

«Art. 560 (Modo della custodia).

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

Come si vede, la grande novità di questa norma risiede nel fatto che, quando l'immobile è "abitato" (si osservi che non è sufficiente la mera occupazione, richiedendosi, appunto, che l'immobile sia, appunto, "abitato") l'ordine di liberazione non può essere adottato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che il debitore occupante ostacoli il diritto di visita, alteri lo stato di conservazione del bene, violi gli altri obblighi posti a suo carico dalla legge.

Close