Lavori prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 26 luglio 2017
doblin pubblicato 23 luglio 2017

Salve, mi sono giudicato un immobile all'asta. Ho saldato il restante e successivamente ne sono diventato anche il custode giudizziaro. L'immobile è libero. In attesa del decreto di trasferimento, che da quello che ho capito e che si vocifera arriverà circa tra 5/6 mesi, volevo iniziare a fare alcuni lavoretti in casa. Mi chiedevo... posso fare lavori in casa prima del decreto di trasferimento? Tipo: iniziare a installare i vari mobili per cucina, camera..., cambiare una finestra perchè rotta, cambiare la doccia, alcune piastrelle... Ho letto in altra discussione che il curatore fallimentare aveva espressamente indicato agli aggiudicatari di non fare alcun lavoro in attesa del decreto di trasferimento. 

inexecutivis pubblicato 26 luglio 2017

Dal punto di vista formale la risposta che dobbiamo fornire è negativa.

Il custode infatti ha il compito di “custodire” cosa pignorata. Questa espressione, nella sua accezione tradizionale, viene letta in una ottica meramente conservativa, per cui sono consentiti al custode soltanto quegli interventi che mirano a preservare l’integrità fisica della cosa.

In questi termini si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (sebbene la vicenda fosse del tutto diversa da quella prospettata nella domanda) la quale ha osservato che attengo alla custodia le spese “materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza”, escludendo invece “quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/06/2016).

Ed allora, traslando questi concetti alla domanda formulata, il rischio è quello di non vedersi riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute (nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse giungersi alla emanazione del decreto di trasferimento), perché appunto non indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell’immobile in fisica e giuridica esistenza.

 

Certamente, ove decidesse di procedere comunque, riteniamo che nessuno possa rimproverarle alcunché, poiché ci sembra di capire che si tratta comunque di interventi manutentivi che migliorano lo stato della cosa.

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