inexecutivis
pubblicato
26 luglio 2017
Dal punto di vista formale la risposta che dobbiamo fornire è negativa.
Il custode infatti ha il compito di “custodire” cosa pignorata. Questa espressione, nella sua accezione tradizionale, viene letta in una ottica meramente conservativa, per cui sono consentiti al custode soltanto quegli interventi che mirano a preservare l’integrità fisica della cosa.
In questi termini si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (sebbene la vicenda fosse del tutto diversa da quella prospettata nella domanda) la quale ha osservato che attengo alla custodia le spese “materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza”, escludendo invece “quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/06/2016).
Ed allora, traslando questi concetti alla domanda formulata, il rischio è quello di non vedersi riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute (nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse giungersi alla emanazione del decreto di trasferimento), perché appunto non indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell’immobile in fisica e giuridica esistenza.
Certamente, ove decidesse di procedere comunque, riteniamo che nessuno possa rimproverarle alcunché, poiché ci sembra di capire che si tratta comunque di interventi manutentivi che migliorano lo stato della cosa.