Lavori e locazione post aggiudicazione

  • 109 Viste
  • Ultimo messaggio 26 dicembre 2019
sergio1lai pubblicato 22 dicembre 2019

Mi sono aggiudicato due immobili ad un'asta. Sono in attesa del decreto di trasferimento, ma sono stato immesso nel possesso. Uno dei due immobili ha necessità urgente di manutenzione sulla facciata: il problema è comune al condominio, che  ha deliberato di eseguire i lavori, godendo dello sconto fiscale. Ho titolo a parteciapre a questi lavori o mi devo astenere sino al decreto di trasferimento?  per il secondo immobile ho una proposta di locazione: anche qui, posso, nella mia qualità di aggiudicatario e di possessore, in attesa del DDT, stipulare un contratto di locazione?

grazie della vostra cortesia

inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2019

Nel rispondere alla prima domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Detto questo, osserviamo ancora che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Quindi, riepilogando: non riteniamo che l’aggiudicatario possa partecipare alle delibere assembleari, non essendo proprietario. È tenuto a concorrere alla spesa se la relativa delibera ricade nel biennio di cui all’art. 63 citato.

Close