Lastrico solare - titolo di proprietà

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2022
Fabrizio 70 pubblicato 28 febbraio 2021

In occasione dell'acquisto di un immobile con annessa terrazza all'asta (ultimo piano - accesso esclusivo), una non corretta perizia tecnico estimativa commissionata dal Tribunale,  peraltro resa pubblica  attraverso i mezzi di stampa e canali internet, ha determinato che l'indicazione "latrico condominiale", una conseguente ed incerta possibilità di accesso/uso/utilizzo dello stesso, e soprattutto la possibilità da parte di terzi condomini, attraverso una interpretazione non corretta e fuorviante della perizia, di avanzare / vantare delle pretese non supportate  da idonei / validi titoli.

L'incertezza è  stata sicuramente  dettata dalla mancata presa visione/lettura dell'atto originario datato 1971 (primo atto), con il quale era stata esclusa in maniera inequivocabile la condominialità del lastrico e i giardini al piano terra, di esclusiva proprietà di coloro che hanno sopraelevato.

Pertanto Vi chiedo, trattandosi di un palese errore nella Perizia, secondo una Vs. interpretazione è ancora possibile chiederne al Tribunale l'esclusione dalla dicitura "proprietà condominiale" ?

Vi informo che lo stesso Giudice, aveva rigettato la mia Istanza, sostenendo "ritenuto che l'oggetto della decisione (endoesecutiva) è solamente l'appartamento; che i comproprietari non hanno titolo in ordine al lastrico solare, rigetta l'istanza."

La mia perplessità nasce dal fatto che ritengo non sia corretto vendere un immobile senza che vengano definiti con assoluta certezza i proprietari confinanti, soprattutto  se la terrazza /lastrico solare  è l'unica vi accesso dal mio appartamento.

Vi ringrazio per la Vs. consulenza

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inexecutivis pubblicato 03 marzo 2021

Difficile dare una risposta precisa prescindendo da un compiuto esame degli atti, per cui ci limiteremo a fornire indicazioni di carattere generale, sperando che possano essere di un qualche ausilio.

In linea generale, se nulla è detto negli atti, il lastrico solare costituisce cosa comune condominiale, ai sensi dell'art. 117 cc, a meno che non se ne possa invocare l'intervenuto acquisto per usucapione.

La giurisprudenza è per esempio affermato che anche “La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito”(Cass. Sez. II 23/08/2017, n. 20287.

Solo nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione Cass., sez. II 31/10/2012, n. 18822).

Se ne caso di specie il lastrico solare fosse di proprietà esclusiva, l’errore contenuto in perizia certamente sarebbe inidoneo ad affermare una proprietà condominiale, per l’evidente ragione che l’elaborato peritale non può costituire titolo di trasferimento della proprietà.

Comprendiamo certamente che l’errore può trarre in inganno i potenziali acquirenti ed essere fonte di possibili future pretese (anche se infondate), per cui una soluzione praticabile potrebbe essere quella di chiedere al giudice di riconvocare il perito a rendere i necessari chiarimenti in proposito.

Fabrizio 70 pubblicato 07 settembre 2021

A seguito della Vs. segnalzione, sono riusciuto ad acquisire nuova relazione tecnica da parte del CTU, nella quale il Tecnico dichiara che il lastrico (non accastato) rientra fra le mie proprietà. 

Pertanto, vi chiedo la cortesia di valutare i seguenti quesiti :

1) se è possibile che il Giudice possa esprimere tale variazione con un atto integrativo all'assegnazione, specificando e dettagliando meglio quanto oggetto di passaggio di proprietà;

2) se tale modifica potrebbe comportare un maggior esborso economico da parte mia, in quanto nella prima perizia era stato valutato per euro 29.300, per poi essere stato escluso, per errata relazione tecnica del Ctu.

Vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi

 

 

 

   

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

Qualcosa ci sfugge.

Ma il decreto di trasferimento è stato già emesso?

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

lei è l'acquirente?

Fabrizio 70 pubblicato 09 settembre 2021

Il Decreto di trasferimento è stato già emesso ed io sono l'acquirente. Tale Decreto però prende in considerazione una relazione tecnica errata, nella quale veniva inserita l'indicazione di "lastrico condominiale". Successivamente, a seguito di maggiori accertamenti, ho acquisito l'atto di provenienza originario datato 1971. In quest'ultimo documento veniva esclusa la condominialità del lastrico, in quanto il costruttore si era riservato il diritto di costruire. Lo stesso costruttore però con atto del 1972, cedeva al soggetto pignorato, il terzo ed ultimo piano con annessa terrazza incluse pertinenze (quindi anche il lastrico), con il diritto di costruire solo in appoggio/aderenza all'edificio, in quanto i terreni confinanti erano di sua esclusiva proprietà. Pertanto ho chiesto al CTU che aveva redatto la perizia di effettuare una rettifica, cosa che ha puntualmente eseguito avendogli fornito anche parte degli atti di proprietà dei condomini. Spero di essere stato più chiaro

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

A nostro avviso la rettifica del decreto di trasferimento è possibile. Non riteniamo che a fronte di questo vi sarà la necessità di integrare il prezzo (tuttavia l'integrazione sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00).

Fabrizio 70 pubblicato 19 settembre 2021

Grazie per la tempestiva risposta. Spero di trovare altrettanta disponibilità da parte del Giudice.

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2021

Grazie a lei, ci aggiorni!

Fabrizio 70 pubblicato 01 gennaio 2022

Buonasera, sentito il mio Legale di fiducia mi riferisce che il Giudice non ritiene di dover effettuare alcuna modifica/integrazione al Decredo di Trasferimento. Chiedo pertanto se è possibile valutare altre ipotesi per risolvere il problema. Un saluto 

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2022

Difficile a questo punto offrire ulteriori indicazioni senza aver provveduto ad un approfondito studio degli atti. occorrerebbe infatti scrutare nei minimi dettagli la vicnda.

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