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pubblicato
26 febbraio 2021
L'unico modo certo per verificare se il lastrico solare è di proprietà esclusiva è procurarsi tutti i titoli di provenienza dell'immobile per verificarne il contenuto. Non vi sono altri metodi, visto che il lastrico non ha autonoma identificazione catastale.
Si tenga conto del fatto che, se nulla è detto negli atti, il lastrico solare costituisce cosa comune condominiale, ai sensi dell'art. 117 cc, a meno che non se ne possa invocare l'intervenuto acquisto per usucapione.
La giurisprudenza è per esempio affermato che anche “La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito”(Cass. Sez. II 23/08/2017, n. 20287.
Solo nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione Cass., sez. II 31/10/2012, n. 18822).