LA VALIDITA' DELLA SENTENZA EX ART. 2932 QUALE TITOLO ESECUTIVO

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  • Ultimo messaggio 24 dicembre 2021
rampax78 pubblicato 18 dicembre 2021

Buongiorno.

Sono un cittadino che ritiene di aver subito una situazione assurda , anche se non certo irreparabile, in particolare:

1. un mio appartamento è stato oggetto di sentenza di trasferimento proprietà ex Art 2932 passata in giudicato ad inizio 2019, CONDIZIONATA AL PAGAMENTO DEL PREZZO (SOTTOLINEO LA CONDIZIONE.

2. Controparte acquirente, dopo vari pretesti per pagare meno della cifra indicata in sentenza quale residuo del prezzo, nonostante abbia declinato le coordinate bancarie per eseguire il pagamento in mio favore, decide di pagare mediante deposito offerta reale SOLO A DUE ANNI DI DISTANZA DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZA ART. 2932.

3. se il pagamento fosse stato tempestivo avrei accettato e chiuso la cosa, tuttavia nel caso di specie NON HO RITIRATO IL DEPOSITO OFFERTA REALE PERCHE TARDIVA (PARLIAMO DI BE DUE ANNI) e nel lasso di tempo di due anni ho dovuto pagarmi tutti gli oneri condominiale e fiscali dell'appartamento (ben 4000 euro anno, per un totale di 8000 euro) solo a causa del ritardo dell'acquirente nel pagamento del prezzo (e quindi effettivo trasferimento del'immobile)

4. chiedevo pertanto di integrare offerta reale con interessi e spese sostenute per conservare l'immobile dal passaggio in giudicato della sentenza, ma controparte non forniva risposta.

5.poco dopo il deposito controparte mi notifica atto di precetto per rilascio immobile, al quale mi oppongo entro i 20 giorni citando controparte, senza tuttavia ottenenre sospensione dell'esecuzione nella fase cautelare, iscriverò in seguito la cusa a ruolo per la farse di merito.

6.controparte procede quindi in via esecutiva azionando quale titolo appunto la sentenza ex Art. 2932 unitamente al verbale deposito offerta reale, ottenendo immissione in possesso dell'immobile NONOSTANTE NON VI SIA STATA DA PARTE MIA ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA REALE E TANTOMENO CONVALIDA GIUDIZIALE DEFINITIVA DELLA STESSA.

7. Il paradosso è che l'immobile (da ispezione catastale) è ancora intestato a me, risultando trascritta la sentenza ex. Art. 2932 MA CON CONSDIZIONE SOSPENSIVA ANCORA PENDENTE, ma io non ho più la chiave in quanto l'ufficiale giudiziario al primo accesso ha sostituito la serratura.

Mi rivolgo a tutti voi esperti con il seguente quesito: E' NORMALE CONSIDERARE QUALE TITOLO ESECUTIVO UNA SENTENZA EX ART. 2932 SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA SENZA OPPORTUNA VERIFICA CIRCA L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE?  E' PACIFICO CHE IL DEPOSITO OFFERTA REALE E' IDONEO EVENTUALMENTE A PORRE IN MORA IL CREDITORE MA NON A LIBERARE IL DEBITORE DAI PROPRI OBBLIGHI. OLTRETUTTO RITENGO -PER QUANTO SOPRA ESPOSTO- DI AVERE TUTTO IL DIRITTO DI RIFIUTARE OFFERTA REALE INTERVENUTA A DUE ANNI DI DISTANZA DAL DOVUTO E CHE NON COMPRENDE TUTTE GLI ONERI FISCALI E SPESE MATURATI PER CONSERVARE L'IMMOBILE NELL'ARCO DI TEMPO TRASCORSO A CAUSA DEL RITARDO NEL PAGAMENTO (E QUINDI TRASFERIMENTO EFFETTIVO). 

Vedremo a tempo debito cosa deciderà il giudice adito , ritengo tuttavia che l'ufficiale giudiziario non avrebbe dovuto procedere in assenza di valido e sicuro accertamento del verificarsi condizione sospensiva.

Grazie a chi mi vorrà rispondere essendo l'argomento scientificamente molto interessante.

 

 

 

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robertomartignone pubblicato 19 dicembre 2021

Di scientifico non vedo nulla , solo un gran pasticcio , aspetti il parere dell ' esperto del forum , comunque deve decidere il giudice .

rampax78 pubblicato 19 dicembre 2021

E infatti...un gran casino. Ma quello che mi stupisce è che nel frattempo ho dovuto svuotare una casa vacanze vissuta 40 anni senza un minimo controllo preventivo sulla liceità dell operato, come se fosse già stabilito a priori che il rifiuto dell' offerta reale da parte mia sia immotivato, quando spetta al giudice ( e non all ufficiale giudiziario) decidere se sia o meno lecito il rifiuto.

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

Condividiamo l'idea che un titolo sottoposto a condizione non sia titolo esecutivo. Aggiungiamo tuttavia che, intervenuta offerta reale, la mancata accettazione della stessa non può essere di per se ostativa a porre in esecuzione il titolo. Probabilmente nel caso di specie si avrebbe avuto diritto ad una offerta reale comprenisva degli interessi legali sul prezzo, che di quello costituiscono un accessorio, ma non agli ulteriori oneri, che ci sembrano piuttosto una voce risarcitoria conseguente ad un inadempimento. Il loro mancanto versamento, pertanto, non costituisce legittimo motivo di rifiuto dell'offertà per quanto si abbia diritto a percepirli.

rampax78 pubblicato 19 dicembre 2021

Grazie per la cortese risposta e complimenti per il forum. Quindi mi sembra di capire che quanto sborsato per la conservazione e fiscalità immobile non può essere considerato accessorio dell offerta reale ( più precisamente alla voce: ... spese liquide e una somma per le spese non liquide...) ma solo una voce risarcitoria. A questo punto mi incuriosisce sapere cosa intenda per spese (liquide e non) appunto il tenore letterale della norma. Comunque per dovere di cronaca informo che l' avvocato che mi segue , nel citare controparte, si basa sul fatto che non essendoci accettazione offerta reale l' esecuzione non è legittima in mancanza di avveramento condizione. Controparte, nel costituirsi, in buona sostanza sostiene quanto da voi affermato tuttavia ha avanzato domanda riconvenzionale finalizzata alla convalida offerta reale...la cosa mi è incomprensibile visto che...se non serve convalida per agire in executivis PERCHÉ CHIEDERLA GIUDIZIALMENTE? Scusate l' insistenza ma vorrei capire bene norme e cavilli e soprattutto se sto portando avanti una causa persa...

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2021

Comprendiamo le perplessità, ma a nostro avviso occorre partire dall’affermazione per cui a norma dell’art. 474 c.p.c., l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in forza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liqido ed esigibile. Per l'ammissibilità di sentenze condizionali quali titoli esecutivi (nella misura in cui l'accertamento dell'avvenuto avveramento della condizione non richieda accertamenti complessi, ma possa essere agevolmente effettuato in sede esecutiva), cfr. Cass. 17 maggio 1994 n. 4818; Cass. 22 dicembre 1986 n. 7841; Cass. 27 novembre 1979 n. 6239.

Questa è la ragione per cui a nostro avviso l’esecuzione, se il pezzo è stato offerto, può essere intrapresa, e sarà il giudice dell’opposizione a precetto a verificare, con un accertamento da compiersi in punto di fatto, se la condizione si è verificata.

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