inexecutivis
pubblicato
09 ottobre 2016
Rispondiamo alla sua domanda osservando che il termine per il versamento del saldo prezzo è termine perentorio. Esso dunque non può essere prorogato, né sospeso, salvo quanto specificheremo tra un attimo.
Sulla natura perentoria del termine e sulla sua non prorogabilità si è recentemente pronunciata nuovamente si è recentemente pronunciata la giurisprudenza della Cassazione, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).
Anche in ordine alla possibilità che il versamento del saldo sia sospeso la giurisprudenza si è pronunciata negativamente (Cass. 19.6.1995, n. 6940; il caso affrontato nella citata sentenza era quello in cui l’aggiudicatario aveva omesso di versae il saldo prezzo lamentando che l’azienda posta in vendita era ormai cessata per inattività e conseguente revoca della relativa licenza di esercizio).
Se omette di versare il saldo nel termine indicato dall’ordinanza di vendita, pur in presenza delle problematiche evidenziate, rischia dunque seriamente di vedersi revocata l’aggiudicazione.