IVA seconda casa

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  • Ultimo messaggio 25 febbraio 2018
tania pubblicato 23 febbraio 2018

Buongiorno, Ho acquistato all'asta senza incanto un'appartamento come seconda casa. Ho saldato regolarmento il prezzo di aggiudicazione + 15% per fondo spese. Dopo un anno e mezzo ho ricevuto il decreto e l'eccedenza del fondo spese maggiore di quanto mi aspettassi. Sul decreto sul timbro dell'agenzia delle entrate risultano assolti solo 616 euro. Il prezzo di aggiudicazione e' di 34 700 euro, atto soggetto ad IVA. Secondo voi, iva e' stata pagata come prima casa? Io non ho chiesto agevolazioni prima casa e sul decreto non risulta nulla riguardo a questo. Se ci fosse stato un errore e' di mia responsabilita' o dell'agenzia delle entrate? Grazie mille

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tania pubblicato 24 febbraio 2018

Buongiorno. Scusi, navigando sul vostro sito ho capito che potrebbe essere stata applicata la tassazione piatta eu. 200+200+200+16 per il bollo. Mio decreto e' di febbraio 2017. Ho acquistato come seconda casa e NON sono interessata a rivendere entro 5 anni. Come posso "aggiustare" la situazione? La custode non risponde. Non vorrei trovarmi a pagare la multa per avere usufruito delll'agevolazione a cui non ho diritto.devo andare all'agenzia delle entrate? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2018

Non è detto che sia stata applicata al suo decreto di trasferimento la così detta “tassa piatta” (art. 16 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 8 aprile 2016, n. 49). Anzi, probabilmente ciò non è avvenuto, poiché sono mancate, come riferito nella domanda, le dichiarazioni dell’acquirente, necessarie affinché ciò avvenisse.

Più verosimilmente, trattandosi di vendita soggetta ad IVA, l’imposta di registro sarà stata applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà stata pagata nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

In ogni caso, eventuali errori non le sono ascrivibili, ricadendo in capo al professionista delegato.

Queste le ragioni.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegati ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).

Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).

L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce data certa all’atto ai sensi dell’art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.

Il comma quarto dell’art. 16 prescrive inoltre che l’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (e di eventuali allegati), annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).

Ai sensi dell’art. 54 al pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio provvede, a norma dell’art. 54, comma 2, il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.

Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.

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