Iva Registro e Adempimenti

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  • Ultimo messaggio 12 aprile 2018
giulianocesarini pubblicato 06 aprile 2018

In qualità di delegato alla vendita ho aggiudicato un immobile costituito da un appartamento allo stato grezzo in corso di costruzione.

Il proprietario esecutato dell’immobile è una società che ha come oggetto sociale la compravendita e la costruzione di terreni e fabbricati, mentre l’aggiudicatario è un soggetto privato.

Il bene è provenuto alla società proprietaria esecutata attraverso conferimento di azienda iniziale da parte di uno dei soci.

Anche allora era un fabbricato (appartamento) in corso di costruzione.

Mi domando quale sia il trattamento fiscale della vendita.

1 – Il venditore deve esprimere l’opzione tra iva e Registro o trattandosi di un acquirente privato si applica l’Iva al 10%?

2 – il reverse charge appare non applicabile trattandosi di acquirente privato

3 – In caso di applicazione dell’iva chi è il soggetto che emette fattura? La società, il delegato alla vendita (o il Custode Giudiziario)?

4 – l’eventuale fattura va emessa al momento del versamento del saldo prezzo o al momento (successivo)dell’emissione del decreto di trasferimento?

5 – Il versamento dell’iva è a carico dell’esecutato o del delegato alla vendita?

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inexecutivis pubblicato 10 aprile 2018

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Da questi elementi si ricava che la cessione di fabbricati in corso di costruzione è sempre soggetto ad IVA, in quanto il bene non è uscito dal ciclo produttivo e dunque non opera la disciplina di cui all’art. 10, comma primo, n. 8-bis e 8-ter del citato d.P.R. 633/1972. In questo senso si è espressa la citata circolare 12/E del 2007, confermata sul punto dalla circolare 18/E del 29.5.2013

Dobbiamo ancora osservare che in argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. 5, 18.11.2016, n. 23499), secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’IVA ritiene rilevante la qualifica dell’acquirente, poiché se lo stesso è consumatore finale, questa imposta non si applica poiché il bene è uscito dal ciclo produttivo. La Corte ha in particolare ritenuto che le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengano nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990. Viceversa se la cessione avviene in favore del consumatore finale, il quale provveda all'ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposta di registro. (In applicazione di tale principio è stata cassata la sentenza impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente diretto ad ottenere il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate in misura proporzionale anziché fissa relativamente ad una cessione, a favore di consumatore finale, di un fabbricato non ultimato).

In forza di questa sentenza (i cui approdi sono parzialmente diversi da quelli cui è giunta l’Amministrazione finanziaria), la cessione, nel caso prospettato nella domanda, ci sembra esente IVA, con la conseguenza che non si pongono i problemi di fatturazione e versamento dell’imposta prospettati nelle domande successive (rispetto alle quali, saremo lieti di fornirle risposta, ove le interessi comunque l’argomento le si dovesse ripresentare).

Infine, come giustamente osservato nella seconda domanda, la disciplina del reverse charge non è applicabile trattandosi di acquirente privato.

giulianocesarini pubblicato 10 aprile 2018

Grazie per la risposta.

Tuttavia ritenete che la società proprietaria esecutata possa optare per l'applicazione dell'iva? Così si toglierebbero tutti gli elementi di incertezza.

Anche nel caso di esenzione, la fattura non andrebbe comunque emessa?

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2018

Certamente. Come si evince dal combinato disposto degli artt. 10 n. 8 bis e ter dpr 633/1972, nelle ipotesi in cui la cessione sia esente dall'applicazione dell'IVA, il cedente soggetto passivo di tale imposta può comunque optare per tale soluzione.

Quanto al momento in cui debba essere emessa la fattura, riteniamo che il relativo obbligo sorga al con il versamento del corrispettivo.

È questa la soluzione che l’agenzia delle entrate fa propria nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 richiamando la previsione di cui all’art. 6, comma 2 let. a) del d.P.R. 633/1972. Si tratta, per vero, di una interpretazione che in dottrina ha suscitato perplessità, osservandosi sul punto che questa norma presuppone che vi sia stato un atto della Pubblica Amministrazione traslativo della proprietà che - nella specie - non si è ancora avverato, ed ha la ratio di non obbligare il soggetto passivo a versare il tributo quando il prezzo, per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, non è stato ancora corrisposto.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che a nostro avviso può essere mantenuta ferma. Invero, il predetto art. 6 dopo aver previsto, al comma primo, che per i trasferimenti immobiliari la cessione si considera eseguita all’atto della stipula (momento che nelle esecuzioni immobiliari deve individuarsi nell’adozione del decreto di trasferimento) aggiunge al comma quarto che se anteriormente al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti (e dunque, prima della emissione del decreto di trasferimento) sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (il che è quanto si verifica proprio in ambito esecutivo), l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento.

A proposito della individuazione del soggetto obbligato, con la citata risoluzione n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009, l’amministrazione finanziaria ha affermato che gli obblighi di fatturazione e versamento dell’imposta gravano sul professionista delegato, anche se sembra difficile negare che possa provvedere direttamente il debitore esecutato che manifesti una volontà in questa direzione. Concretamente più articolato è invece il caso in cui il debitore esecutato affermi di dover operare delle compensazioni adducendo un credito di imposta. In questa circostanza, al fine di evitare che la somma destinata al versamento dell’IVA sia distratta per essere destinata ad altro scopo, il professionista delegato ben potrà richiedere la produzione di una attestazione dell’Agenzia delle Entrate che certifichi il credito d’imposta del debitore.

Quanto alle modalità attraverso cui fatturazione e versamento devono essere eseguite, valgono le considerazioni che seguono.

La possibilità per soggetti diversi dal soggetto passivo di emettere fattura per conto di quest’ultimo è prevista dall’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o … ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa … per suo conto, da un terzo ….”.

Sul piano operativo la fatturazione in nome e per conto si esegue ricorrendo alla cd. fatturazione in numerazione progressiva per serie distinte, tendenzialmente ammessa nel nostro ordinamento e, dunque, numerando la fattura emessa in nome e per conto dal professionista delegato con il n. 1/serie, non seguita da altra fattura successiva, salvo ipotesi particolari, quali ad esempio la vendita a più lotti (nel qual caso seguiranno le fatture progressive n. 2/serie, n. 3/serie, ecc.).

In alternativa potrebbe pensarsi di chiedere il numero della fattura allo stesso debitore esecutato, ove costui si mostri collaborativo.

Per quanto attiene al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 19/6/2006 n. 84 ha istituito il codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento, mediante modello F24, dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili.

In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che: “nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA”; nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2018

 Certamente.

Come si evince dal combinato disposto degli artt. 10 n. 8 bis e ter dpr 633/1972, nelle ipotesi in cui la cessione sia esente dall'applicazione dell'IVA, il cedente soggetto passivo di tale imposta può comunque optare per tale soluzione.

Quanto al momento in cui debba essere emessa la fattura, riteniamo che il relativo obbligo sorga al con il versamento del corrispettivo.

È questa la soluzione che l’agenzia delle entrate fa propria nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 richiamando la previsione di cui all’art. 6, comma 2 let. a) del d.P.R. 633/1972.

Si tratta, per vero, di una interpretazione che in dottrina ha suscitato perplessità, osservandosi sul punto che questa norma presuppone che vi sia stato un atto della Pubblica Amministrazione traslativo della proprietà che - nella specie - non si è ancora avverato, ed ha la ratio di non obbligare il soggetto passivo a versare il tributo quando il prezzo, per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, non è stato ancora corrisposto. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che a nostro avviso può essere mantenuta ferma. Invero, il predetto art. 6 dopo aver previsto, al comma primo, che per i trasferimenti immobiliari la cessione si considera eseguita all’atto della stipula (momento che nelle esecuzioni immobiliari deve individuarsi nell’adozione del decreto di trasferimento) aggiunge al comma quarto che se anteriormente al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti (e dunque, prima della emissione del decreto di trasferimento) sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (il che è quanto si verifica proprio in ambito esecutivo), l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento.

A proposito della individuazione del soggetto obbligato, con la citata risoluzione n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009, l’amministrazione finanziaria ha affermato che gli obblighi di fatturazione e versamento dell’imposta gravano sul professionista delegato, anche se sembra difficile negare che possa provvedere direttamente il debitore esecutato che manifesti una volontà in questa direzione. Concretamente più articolato è invece il caso in cui il debitore esecutato affermi di dover operare delle compensazioni adducendo un credito di imposta. In questa circostanza, al fine di evitare che la somma destinata al versamento dell’IVA sia distratta per essere destinata ad altro scopo, il professionista delegato ben potrà richiedere la produzione di una attestazione dell’Agenzia delle Entrate che certifichi il credito d’imposta del debitore.

Quanto alle modalità attraverso cui fatturazione e versamento devono essere eseguite, valgono le considerazioni che seguono.

La possibilità per soggetti diversi dal soggetto passivo di emettere fattura per conto di quest’ultimo è prevista dall’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o … ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa … per suo conto, da un terzo ….”.

Sul piano operativo la fatturazione in nome e per conto si esegue ricorrendo alla cd. fatturazione in numerazione progressiva per serie distinte, tendenzialmente ammessa nel nostro ordinamento e, dunque, numerando la fattura emessa in nome e per conto dal professionista delegato con il n. 1/serie, non seguita da altra fattura successiva, salvo ipotesi particolari, quali ad esempio la vendita a più lotti (nel qual caso seguiranno le fatture progressive n. 2/serie, n. 3/serie, ecc.).

In alternativa potrebbe pensarsi di chiedere il numero della fattura allo stesso debitore esecutato, ove costui si mostri collaborativo.

Per quanto attiene al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 19/6/2006 n. 84 ha istituito il codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento, mediante modello F24, dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili.

In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che: “nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA”; nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.

 

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