Iva dopo vincita asta immobiliare

  • 134 Viste
  • Ultimo messaggio 11 marzo 2021
williammanzato pubblicato 09 marzo 2021

Salve, Avrei bisogno di una delucidazione. Ho vinto un'asta immobiliare una decina di giorni fa, fino ad oggi sia per me che per l'agenzia che mi seguiva l'immobile era IVA esente poiché l'impresa è fallita da ormai 10 anni e poiché avrei richesto le agevolazioni per prima casa (cosi disse il custode quando andammo a vedere la casa con l'agenzia ed il geometra che fece lo studio di fattibilità). Oggi mi è arrivata la mail con i vari pagamenti da fare e compare la voce iva (del 4% del valore di aggiudicazione), contatto immediatamente l'agenzia la quale contatta immediatamente, a sua volta, l'ufficiale. L'ufficiale praticamente spiega alla ragazza dell'agenzia che il custode ha deciso di avvalersi dell'iva solo dopo l'aggiudicazione dell'asta, per questo ora in fattura compare.

Il mio dubbio è: Ma è legale questa cosa? Non dovrei sapere prima di partecipare ad un'asta se devo o meno pagare l'IVA? Mi posso rivalere sul custode?

Grazie mille. Saluti. William

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

La cosa è lineare. Infatti è sempre buona norma chiedere espressamente agli organi della procedura se, anche per gli immobili non soggetti ad iva, il venditore o il curatore intende avvalersi dell'opzione IVA.

williammanzato pubblicato 10 marzo 2021

Salve, Il problema è proprio questo, prima e durante l'asta il venditore ha sempre espresso (sia a me come partecipante che all'agenzia che mi ha seguito) che l'immobile fosse iva esente e che non si sarebbe avvalso dell'iva, ha "cambiato idea" una settimana dopo l'asta dicendo che per legge lo può fare.

Chiedo a voi in quanto non conosco la legge ma non mi sembra una cosa corretta.

Grazie mille, William Manzato

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2021

Vi sono casi in cui l’impresa costruttrice può, nell’atto, esercitare l’opzione per l’assoggettamento della vendita al regime iva.

È chiaro che nella esecuzione individuale (nella quale, a differenza di quanto avviene in sede di fallimento, il debitore esecutato mantiene integra la propria capacità di agire), l’esercizio dell’opzione IVA nei casi previsti dall’art. 10 primo comma, n. 8-bis) ed 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 spetta al debitore esecutato.

A mente dell’art. 10 primo comma, n. 8-bis) ed 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 l’opzione IVa può essere esercitata dal cedente, nell’atto di cessione. Si tratta, all’evidenza, di una norma coniata con lo sguardo rivolto verso le transazioni negoziali, sebbene sia ormai risaputo che anche i trasferimenti che avvengono in sede esecutiva sotto il profilo fiscale si qualificano come “cessioni”, sicché soggiacciono al regime tributario per esse individuato dal legislatore (Che anche il trasferimento del bene compiuto nell’ambito di una procedura esecutiva sconti l’IVA è opinione pacifica in giurisprudenza, laddove si è affermato che La vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un’azienda va assoggettata all’IVA (ed alla imposta fissa di registro), atteso che l’art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli “atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà”, adottati nell’esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”. Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570).

Traslando questi concetti in sede esecutiva (dove evidentemente per atto di cessione deve intendersi il decreto di trasferimento) si deve ritenere che il debitore esecutato abbia la possibilità di esercitare questa facoltà fino a quel momento.

Ciò, tuttavia, inevitabilmente crea un margine di incertezza in punto di determinazione del prezzo di aggiudicazione e quindi di costo complessivo della vendita, poiché il regime impositivo cui il decreto di trasferimento soggiace non è predeterminabile ex ante in ragione delle opzioni fiscali che il debitore esecutato può scegliere anche dopo l’aggiudicazione.

Si tratta di un problema che in ambito negoziale chiaramente non si pone, poiché durante le trattative alienante ed acquirente concordano i termini del sinallagma, sicché l’atto di cessione consacra una intesa ovviamente già intervenuta.

In sede esecutiva, invece, entrano in conflitto due contrapposti interessi: da un lato quello del debitore esecutato a scegliere se assoggettare o meno la cessione al regime opzionale dell’IVA, e dall’altro quello della procedura a predeterminare in modo quanto più chiaro possibile i termini della vendita, al fine di evitare incertezze tra i potenziali offerenti. Si tratta, com’è facile intuire, di un interesse giammai fine a sé stesso, ma funzionale a consentire la migliore collocazione del bene pignorato sul mercato,

Così prospettati i termini della questione, la sintesi delle antagoniste esigenze potrebbe essere trovata anticipando al momento della pubblicazione dell’avviso di vendita il termine ultimo in cui rimettere al debitore la facoltà di scelta. Questa soluzione, infatti, se consente di perseguire l’obiettivo di eliminare l’alea rappresentata dal costo delle imposte gravanti sul decreto, dall’altro non pregiudica il debitore, poiché gli consente comunque di esercitare il proprio diritto potestativo. Né si può ragionevolmente sostenere che questo pregiudica la posizione del debitore esecutato rispetto a quanto accade nelle ordinarie transazioni commerciali: è infatti sufficiente osservare che anche in ambito negoziale il venditore non può “tacere” in merito alla opzione iva fino al momento di stipula dell’atto (poiché evidentemente se così fosse l’acquirente potrebbe rifiutarsi di concludere l’affare), e che comunque si tratterebbe di un sacrificio (ove in ipotesi di questo si trattasse) che trova giustificazione nel superiore interesse, di rilievo pubblicistico, alla trasparenza della vendita ed al contenimento dei tempi della procedura.

Dunque, con la pubblicazione dell’avviso di vendita, ben potrebbe formalmente indicato il trasferimento sarà assoggettato ad iva o meno.

Tuttavia, se questa informazione non è fornita, e purtuttavia un soggetto si determina a formulare offerta di acquisto, di questa carenza informativa egli non può dolersi successivamente.

Close