inexecutivis
pubblicato
05 febbraio 2017
Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere la disponibilità dell’immobile sono due.
La prima si attua attraverso l’esecuzione dell’ordine di liberazione, che deve essere emesso, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c., al più tardi nel momento in cui l’immobile pignorato viene aggiudicato.
Detto ordine di liberazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 560 c.p.c., viene attuato dal custode, anche dopo l’aggiudicazione, (a meno che l’aggiudicatario stesso non lo dispensi) e se è stato emesso dopo il 2 agosto 2016 (data di entrata in vigore della Legge 30 Giugno 2016 n. 119, che ha convertito il Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in ) è attivato senza l’osservanza degli artt. 605 e ss c.p.c., e dunque senza ricorrere alla figura dell’ufficiale giudiziario.
Altra modalità è quella di mettere in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Non avendo a disposizione gli atti della procedura, non possiamo dirle se, nel suo caso è conveniente agire attraverso l’una o l’altra modalità esecutiva.
Le consigliamo dunque di chiedere al custode se l’ordine di liberazione è stato emesso, ed eventualmente in che data. Se così fosse, e se esso risale a dopo il 2 agosto 2016, le suggeriamo di sollecitare il custode a porlo in esecuzione. In caso contrario è forse il caso che provveda lei stesso (tramite un legale) ad ottenere la disponibilità dell’immobile tramite il decreto di trasferimento.
Quanto alla necessità che i comproprietari siano avvisati, riteniamo opportuno che l’intimazione di rilascio (qualunque sia la strada che si intenderà percorrere) sia loro notificata.