iter asta telematica, corretto ??

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albertosaracino pubblicato 03 luglio 2019

Buongiorno,

mi appresto per la prima volta a partecipare telematicamente ad un'asta immobiliare.

Volevo avere conferma della correttezza di questo iter:

- mi autentico al sito www.astetelematiche.it

- partecipo all'asta

- compilo tutti i dati

- allego documento di riconoscimento e c.f.

- allego contabile del bonifico del 10% del prezzo offerto

- il sistema, dopo aver compilato tutto, mi fa scaricare sul computer un file PDF

- procedo alla firma digitale dal mio computer

- carico il file firmato digitalmente sul portale www.astetelematiche.it

- procedo all'invio del file firmato digitalmente anche via pec all'indirizzo indicato nell'avviso di vendita.

 

E' tutto corretto ?
Grazie

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inexecutivis pubblicato 08 luglio 2019

L'iter è corretto. Precisiamo solo che non è necessario caricare il file firmato digitalmente sul portale www.astetelematiche.it, mentre è assolutamente necessario inviare il file firmato e scaricato all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Raccomandiamo di non aprire il file nel momento in cui lo si è scaricato né di cliccare due volte sullo stesso nel momento in cui lo si scarica altrimenti l’offerta sarà invalidata dal ministero.

Ricordiamo ancora ce ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32, il giorno della gara, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il Gestore della vendita telematica invita gli offerenti a connettersi inviando loro una e-mail all'indirizzo pec indicato nell'offerta ed un SMS, nonché le credenziali di accesso.

 

 

 

matteomariazoccoli pubblicato 08 luglio 2019

Buongiorno ho un dubbio. Ho fatto anch'io una domanda per partecipare ad un'asta telematica asincrona. 

Nel format del pvp dove si costruisce la domanda non ho trovato la sezione per caricare il documento d'identità. Ho pensato che il documento fosse riconducibile alla firma digitale che è legata ad una specifica persona, però resta il mio dubbio relativa al fatto che gli offerenti in questo caso sono pro quota marito e moglie esattamente per il 50% cadauno e ad aver firmato digitalmente il documento prima di inviarlo alla pec del ministero è stato solo uno dei due ovviamente. E' che oltre ad allegare i documenti come file pdf alla pec da inviare a offertapvp.dgsia@...ecc non saprei come caricarle sul form di creazione della domanda i documenti

Altro dubbio, qualora avessi errato nell'inserimento del codice CRO ma fosse comunque il bonifico correttamente eseguito,dovrebbe comunque sussistere una sanatoria del vizio solo formale ex art. 156 c.p.c. quando  il versamento risulti avvenuto? o sbaglio. 

 

Qualora volessi rifare la domanda per sanare queste imperfezioni che potrebbero essere motivo di rigetto, potrei farlo entro i limiti dettati dall'avviso ? 

Cioè la mia seconda domanda cancellerebbe la prima in attuazione di un principio cronologico di preferenza delle due ? 

Grazie mille 

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2019

 Le domande sono più d’una; cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

A proposito del documento di identità, osserviamo aver omesso di allegare anche quello del coniuge non costituisce motivo di invalidità della offerta.

Il problema più serio riguarda, secondo noi, il fatto che l’offerta è stata firmata da uno solo degli offerenti.

Va detto a questo proposito che il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

Quanto al CRO (che è stato oggi sostituito dal TRN - Transation Reference Number - che è un codice alfanumerico composto da 30 cifre; quelle che vanno dalla numero 6 alla 16 sono il vecchio CRO), il problema non è tanto quello della sanabilità, quanto piuttosto quello di una eventuale impossibilità di identificazione della cauzione allegata all’offerta.

Se per esempio le cauzioni affluiscono (come in alcuni tribunali accade) non sul conto della procedura ma su conto unico su cui vengono accreditate tutte le cauzioni, l’abbinamento delle cauzioni all’offerta avviene, appunto, attraverso la lettura dei CRO, nel senso che si verifica se al CRO indicato nella domanda corrisponde un bonifico recante quel CRO.

Evidentemente il problema non si porrà quante volte anche a prescindere dal CRO è possibile associare una cauzione ad una offerta senza ombra di dubbio alcuno (perché, ad esempio, le cauzioni vengono versate sul conto della procedura, ed il giorno della vendita si scopre che esiste una sola offerta ed una sola cauzione di importo pari al 10% dell’offerta, che è l’importo minimo della cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c.).

È evidente, infine, che una seconda offerta non crea problemi di sorta poiché:

1.    se sono entrambe valide, una sarà semplicemente superflua;

2.    se una sola è valida, l’aggiudicazione o l’ammissione alla gara ex art. 573 c.p.c. avverrà sulla base dell’unica offerta valida.

cielo pubblicato 21 giugno 2021

Salve, è possibile che l’iter sia cambiato un po’, oggi 2021? Perché io ho seguito le istruzioni tutte ovvero: -Riempire il modulo della offerta (allegare documenti necessari, dati, ecc) -dopo di che sul portale delle vendite, mi dice di scaricare un doc formato xml che devo firmare digitalmente e allegare. -successivamente appare un link dove si scarica l’offerta formato p7m, e un numero hash per il pagamento del bollo. -l’ultimo passo consiste in inviare l’offerta p7m con il bollo tramite pec all’indirizzo del ministero di giustizia È giusto? Ho seguito quanto scritto nelle 33 pagine per presentare l’offerta :/, non vorrei che ho seguito un modulo sbagliato anche se non credo

inexecutivis pubblicato 27 giugno 2021

l'iter seguito ci sembra corretto.

i seguenti articoli comunque possono contribuire a consentire una verifica:

https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/maggio/il-portale-delle-vendite-pubbliche-la-vendita-telematica-e-le-lacune-del-neonato-sistema/

 

https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/03/il-portale-delle-vendite-pubbliche-e-le-specifiche-tecniche-di-pubblicazione/

student pubblicato 10 settembre 2021

Buonasera

Vorrei fruire della vostra preziosa compentenza e gentile disposizione per fugare un dubbio:

Mi appresto a partecipare ad una vendita telematica; nell'avviso di vendità di specificano i requisiti necessari per poter presentare un'offerta formalmente corretta,

Molte delle cose richieste vengono già inserite nella busta generata automaticamente dal portale del Ministero (nome cognome, indirizzo, lotto etc.) posso considerare già evase queste richieste in quanto già inserite nel modulo on-line?

Per tutti gli altri dati per i quali non sono previste opzioni nel modulo (richiesta agevolazioni, possibilità avvalersi di un mutuo) bisogna produrre una dichiarazione a parte da allegare al modulo compilato on-line previa firma digitale?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

Tutti i dati del modello telematico inseriti mediante la compilazione dello stesso non devono essere reinseriti.

Le altre dichiarazioni devono essere invece allegate: occorre solo prestare attenzione al fatto che essi non devono essere allegati alla pec con cui si invia l'offerta, ma caricati nel corso della compilazione della domanda.

student pubblicato 14 settembre 2021

Vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione.

Ho avuto modo di leggere molte discussioni su questo forum che mi hanno chiarito diversi aspetti che rimanevano a me oscuri, quindi il ringraziamento è doppio.

In realtà ho scritto anche al delegato di vendita esponendo il quesito qui sopra e chiedendo conferma del fatto che il periodo cui si fa riferimento per i debiti condominiali a carico dell'acquirente si considera dal momento del trasferimento di proprietà dell'immobile (cioè quando il giudice ne decreta il trasferimento).

Ho ricevuto una risposta fugace ed evasiva in cui semplicemente mi riportava il consunto della perizia (che tuttavia riporta i debiti condominiali tra il 2017 e 2019) ed un invito a rivolgermi all'amministratore del condominio.

Ho travisato io il ruolo del delegato di vendita percui non rientra tra i suoi compiti quello di assistere l'acquirente anche in queste difficoltà?

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2021

il professionista delegato ha il dovere di assistere il potenziale offerente, ma non può essere il suo consultente. Egli deve fornire una informazione completa ma non è tenuto a rispondere a quesiti la cui risposta si trova non già negli atti ma nella legge.

Ad ogni buon conto confermiamo che il biennio di cui all'art. 63 disp att c.c. decorre dal decreto di trasferimento poichè è quello l'atto che determina il trasferimento della proprietà e dunque l'assunzione della qualità di condomino in capo all'aggiudicatario.

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