Le domande sono più d’una; cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.
A proposito del documento di identità, osserviamo aver omesso di allegare anche quello del coniuge non costituisce motivo di invalidità della offerta.
Il problema più serio riguarda, secondo noi, il fatto che l’offerta è stata firmata da uno solo degli offerenti.
Va detto a questo proposito che il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:
A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;
B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.
Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.
Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)
A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.
O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.
Quanto al CRO (che è stato oggi sostituito dal TRN - Transation Reference Number - che è un codice alfanumerico composto da 30 cifre; quelle che vanno dalla numero 6 alla 16 sono il vecchio CRO), il problema non è tanto quello della sanabilità, quanto piuttosto quello di una eventuale impossibilità di identificazione della cauzione allegata all’offerta.
Se per esempio le cauzioni affluiscono (come in alcuni tribunali accade) non sul conto della procedura ma su conto unico su cui vengono accreditate tutte le cauzioni, l’abbinamento delle cauzioni all’offerta avviene, appunto, attraverso la lettura dei CRO, nel senso che si verifica se al CRO indicato nella domanda corrisponde un bonifico recante quel CRO.
Evidentemente il problema non si porrà quante volte anche a prescindere dal CRO è possibile associare una cauzione ad una offerta senza ombra di dubbio alcuno (perché, ad esempio, le cauzioni vengono versate sul conto della procedura, ed il giorno della vendita si scopre che esiste una sola offerta ed una sola cauzione di importo pari al 10% dell’offerta, che è l’importo minimo della cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c.).
È evidente, infine, che una seconda offerta non crea problemi di sorta poiché:
1. se sono entrambe valide, una sarà semplicemente superflua;
2. se una sola è valida, l’aggiudicazione o l’ammissione alla gara ex art. 573 c.p.c. avverrà sulla base dell’unica offerta valida.