inexecutivis
pubblicato
16 maggio 2018
- Ultima modifica 16 maggio 2018
Si, è possibile.
L’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.
Il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che:
1.non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione;
2. né il consenso del creditore fondiario;
3. la scielta può essere compiuta dopo l'aggiudicazione, per cui l'offerente non è obbligato a farlo prima.
4. è chiaro che se il valore di aggiudicazione è superiore alla somma dei crediti, delle spese e delle rate scadute, la differenza dovrà essere comunque versata, poichè altrimenti l'esecuzione si risolverebbe in danno del debitore. Infatti, il prezzo di aggiudicazione deve essere comunque versato, ed il subentro è solo una modalità di pagamento, che non risolversi in una riduzione dello stesso.
trattasi infatti di un diritto potestativo dell’aggiudicatario rispetto al quale dunque la posizione giuridica soggettiva dell’istituto fondiario si qualifica in termini di mera soggezione.
La norma presenta tuttavia almeno due problemi pratici.
Il primo può porsi nel caso in cui la banca non provveda alla quantificazione della somma che l’aggiudicatario deve versare, così precludendogli di esercitare il diritto di subentrare al debitore nel finanziamento nel termine di quindici giorni previsto dalla legge.
Il secondo attiene alla tutela dei creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto al creditore fondiario.
In ordine alla prima questione va osservato che un rifiuto del creditore è illegittimo in quanto lesivo del diritto potestativo del creditore. In tali casi quindi la banca deve essere diffidata al deposito dei conteggi entro un termine, decorso il quale è possibile procedere all’espletamento di consulenza tecnica.
Quanto al secondo aspetto, deve essere condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585 comma secondo, c.p.c., anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario (se esistente), ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento.