istanza ex art 41 TUB

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  • Ultimo messaggio 31 maggio 2019
Flotoscana pubblicato 28 maggio 2019

Salve

sono professionista delegato alla vendita di un immobile venduto all'asta per euro 309.000.

Il creditore procedente agisce avvalendosi delle facoltà previste di cui all’art. 41 TUB e chiede il versamento diretto da parte dell’aggiudicatario del prezzo corrispondente al credito vantato. La banca ha precisato il proprio credito come segue:

In prededuzione circa € 4.500 (per la trascrizione del pignoramento, per spese di PVP, per spese di CTU)

in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c.: EURO 245.000 (€ 186.000 per capitale scaduto,€ 47.500 per rate insolute, € 2.600 interessi sul capitale scaduto dal-al, € 8.900 per interessi di mora su rate scadute dal-al, €1000 per interessi legali dal al )

In via chirografaria: EURO 31.300 (€ 12.500 per interessi corrispettivi rate insolute ante triennio al 31/12/2013, €2.300 per interessi di mora al 31/12/2013, € 16.500 per differenza tra interessi contrattuali e legali 

Per spese legali in via privilegiata € 2.550,00 oltre rimborso forfettario, Cap e Iva. 

Siccome è unico creditore e le spese di procedure ex art art. 2770 e 2777 c.c.,stimate ammontano ad Euro 18.000 quanto dovrei riconoscere al creditore che ha presentato l'istanza se nell'ordinanza di delega viene precisato "in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario, comunicherà all’aggiudicatario provvisorio quale porzione del residuo prezzo dovrà essere versata dallo stesso direttamente al creditore fondiario (in ogni caso in misura non superiore all’ottanta per cento del suo credito, né al settanta per cento del prezzo di aggiudicazione), nonché quale porzione dovrà, viceversa, venire versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo potrà venire considerato grave motivo ai fini della revoca dell’incarico;"

Siccome devo presentare un'istanza di autorizzazione al giudice sarebbe preferibile indicargli un importo oppure una percentuale dell'importo riconosciuto?

grazie

inexecutivis pubblicato 31 maggio 2019

L’art. 41 comma quarto del n. d.lgs. n. 385/1993 prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Il primo nodo interpretativo che la norma pone è quello di definire la nozione di “credito complessivo”. Detta espressione, infatti, se interpretata letteralmente condurrebbe ad attribuire all’istituto di credito in via immediata, se pur provvisoria, tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.

Proprio per queste ragioni, nella giurisprudenza di merito si preferisce un’interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo la quale il versamento diretto in favore del creditore fondiario riguarda la sola quota di credito garantita dall’ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell’art. 2855 c.c. (Così Trib. Roma, 26 luglio 2005).

Tale orientamento si fonda su due considerazioni. In primo luogo il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l’attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.

Evidentemente, una soluzione di questo tipo presuppone che si ritenga che la quantificazione del credito ipotecario debba essere compiuta attraverso l’applicazione dell’art. 2855 c.c., poiché dalla disciplina di questa norma si ricava che il creditore fondiario sarà sempre creditore, oltre che di una somma beneficiante della garanzia ipotecaria, anche di una somma rispetto alla quale egli è creditore chirografario.

In questo senso appare consolidata la giurisprudenza (Cass. civ. 26 luglio 2004, n. 14003, Trib. Roma 4 febbraio 2005, Trib. Milano, 9 settembre 2003).

In conclusione, riteniamo che sia corretto assegnare al creditore fondiario la porzione di credito che gli spetta in via privilegiata, a condizione che il residuo prezzo di aggiudicazione sia sufficiente a remunerare le prededuzioni.

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