istanza di sospensione

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  • Ultimo messaggio 07 febbraio 2022
albertocambera pubblicato 03 febbraio 2022

Buongiorno,

su 6 creditori intervenuti, 3 hanno rinunciato.

Di recente è stata presentata istanza di sospensione, non ne conosco i motivi e non posso accedere al fascicolo in quanto, ad oggi, sono semplice offerente.

L'sta per vendere l'immobile verrà bandita a 7 giorni dal deposito dell'istanza.

Quali sono le conseguenze per chi ha già proposto offerta e versato la caparra?

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robertomartignone pubblicato 03 febbraio 2022

Non ci sarà asta e Le verrà restituita la caparra , nel caso in cui venga accolta l ' istanza .

albertocambera pubblicato 04 febbraio 2022

Non dovrebbero avere depositato la richiesta almeno 20 giorni prima dell'asta per la sospensione del procedimento?

robertomartignone pubblicato 04 febbraio 2022

In teoria si' , ma dipende  e  se alcuni creditori hanno rinunciato probabile che l ' esecutato abbia saldato il debito . Dipende dal creditore procedente e dagli altri  creditori rimasti , se ci sono , ma soprattutto dalla decisione del GE . Del resto è stata fatta istanza e a breve ci sarà la decisione . Sono cose molto comuni nelle aste che non sono il mercato libero . 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:

fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;

dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso degli offerenti.

I precipitati procedimentali di queste premesse sono quelli per cui, presentata un’istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.

Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione dell’istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.

La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato cui il bene è già stato offerto, mercato che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto); tale interpretazione, inoltre è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

albertocambera pubblicato 06 febbraio 2022

Grazie per la puntuale risposta. Qualora dovessi risultare il migliore o unico offerente che cosa succede dopo?

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Che se non presta consenso al rinvio il bene le vrrà aggiudicato.

albertocambera pubblicato 06 febbraio 2022

Ma se ci sono altri offerenti devono prestare il consenso anche gli altri? Se io presto il consenso il bene potrà essere aggiudicato dal successivo miglior offerente?

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

il consenso deve essere prestato da tutti.

albertocambera pubblicato 06 febbraio 2022

Grazie mille per i chiarimenti!

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

A mio avviso decide il GE , non è cosa automatica  e lo dico per esperienza diretta . Per maggiori chiarimenti chieda al Delegato , dato che non conosce le motivazioni della richiesta di sospensione .

albertocambera pubblicato 07 febbraio 2022

Ho parlato con il delegato come suggerito.

Il creditore procedente non ha aderito all'istanza di sospensione pertanto immagino che tutto proseguirà come nella norma senza interruzioni, almeno fino alla conclusione dell'asta!

 

robertomartignone pubblicato 07 febbraio 2022

Esattamente la prodedura d ' asta va avanti , per Lei a posto direi . Ci faccia sapere come andrà .

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