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pubblicato
06 febbraio 2022
L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.
L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:
fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;
dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso degli offerenti.
I precipitati procedimentali di queste premesse sono quelli per cui, presentata un’istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.
Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione dell’istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.
La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato cui il bene è già stato offerto, mercato che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto); tale interpretazione, inoltre è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.