Istanza al giudice per richiedere la custodia

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  • Ultimo messaggio 05 giugno 2018
rivadossipao pubblicato 02 giugno 2018

Buongiorno, Il 18 aprile mi sono aggiudicata una casa all’asta. 3giorni fa abbiamo provveduto a saldare la cifra dovuta e ieri ho consegnato copia dell’avvenuto pagamento all’anpe di Brescia. Mi è stata consegnata la ricevuta e l’impiegata mi ha detto che sarei stata contattata tra 3 mesi. Dietro l’immobile è presente una frana, che si è appoggiata alla casa, per cui sarà necessari svolgere parecchi lavori. Abbiamo chiesto al custode se è possibile avere le chiavi dell’immobile e ci ha detto che per questo è necessario fare richiesta al giudice e che la custodia all’assegnatario viene assegnata raramente e solo in casi straordinari. Aspettare 3 mesi significa, per noi che abitiamo in montagna, avvicinarsi alla brutta stagione e ci impedirebbe di effettuare i lavori per la messa in sicurezza della frana, con il rischio di peggiorare la situazione e di aumentare i danni. È possibile effettuare l’istanza al giudice vista la situazione? Se sì qual è la procedura da seguire? Ribadiamo che il saldo è già stato effettuato.

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 giugno 2018

A nostro avviso il caso prospettato legittima l’aggiudicatario a formulare al Giudice dell’esecuzione l’istanza per essere nominato custode del compendio pignorato.

Per farlo suggeriamo di depositare nella cancelleria del Giudice una istanza nella quale si dovrà aver cura di ricordare preliminarmente di aver integralmente versato il saldo prezzo, allegando copia del relativo pagamento, e di rappresentare la situazione di fatto in cui versa l’immobile, sottolineando: l’urgenza di intervenire, la disponibilità a sostenere le spese dell’intervento con rinuncia a qualsivoglia rivalsa o pretesa nei confronti della procedura.

Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

L’unica controindicazione si rinviene, forse, nell’art. 559, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nel momento in cui si dispone la vendita il Giudice, se sostituisce il debitore nella custodia del bene, nominare il professionista delegato o l’istituto vendite giudiziarie.

Si tratta di una norma che tuttavia secondo noi può essere superata osservando che la stessa è stata coniata in funzione del procedimento di liquidazione del bene, sicché essa non ha più ragione di operare nel momento in cui esso si è (quasi) concluso con il versamento del saldo del prezzo.

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