Iscrizione Ipoteca Equitalia

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  • Ultimo messaggio 18 ottobre 2020
Camaleonte pubblicato 14 ottobre 2020

Buongiorno. Intendo partecipare ad un'asta immobiliare per un appartamento sul quale risulta una ISCRIZIONE di Equitalia risalente al 2009 e relativa ad una IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICato dal d.lgs. 46/99 e dal d.lgs. 193/01. Ora siccome la TRASCRIZIONE del VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI è stata fatta nel 2013, quindi successivamente alla iscrizione dell'ipoteca di equitalia, cosa succede se mi aggiudico l'immobile? 1) Chi pagherà equitalia? 2) Tale ipoteca verrà cancellata? 3) Inoltre siccome il proprietario da alcuni anni non paga le spese condominiali, mi dovrò fare carico di tali spese ? Cordiali saluti.

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inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande.

A proposito dell’ipoteca, è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

quindi, in definitiva, l’acquirente acquista un bene libero, e non è tenuto al pagamento del creditore.

A proposito degli oneri condominiali osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza, la quale ha osservato che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Camaleonte pubblicato 17 ottobre 2020

Solo un chiarimento. Siccome l'ipoteca della Banca, che ha avviato la procedura esecutiva, è antecedente a quella di Equitalia ( alla quale il debitore deve pagare un importo di circa 18.000 euro ). Ma la procedura di esecuzione immobiliare ( con relativa trascrizione di pignoramento) è successiva all'iscrizione dell'ipoteca di Equitalia, in caso di aggiudicazione dell'immobile mi confermate che l' aggiudicatario non ha alcun obbligo nei confronti di Equitalia e che quindi dovrà pagare solo l'importo previsto per l'aggiudicazione? Grazie.

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

Si, confermiamo sulla scorta di quanto abbiamo precedentemente detto.

Camaleonte pubblicato 18 ottobre 2020

Grazie.

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

grazie a lei!

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