irreperibilità assoluta

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
andrea pubblicato 02 giugno 2022

Buona sera

Avrei un quesito da porvi , relativo alla esistenza di una notifica di decreto ingiuntivo, da parte del condominio.

Abbiamo fatto opposizione art 615 cpc contro la notifica per inesistenza della notifica. Il giudice ha ritenuto che la notifica POTEVA essere al limite nulla e quindi sanata con la costituzione di parte e l'opposizione era  inamissibile perche è stata fata qualche mese dopo che il condominio si era costituito.

Premetto col dirvi che il decreto ingiuntivo del condominio si è inserito  in un pignoramento gia in atto come INTERVENTO.

La I° notifica è stata tentata nel luogo di residenza e l'U.G. recatosi nei pressi della residenza ha ritenuto ,scrivendo nella relata, " di non poter notificare perche zona molto vasta e scarsamente denominata , negative le informazioni.

La zona è costituita da 2 KM di strada , di cui il lato sinistro è costituito da circa 50 villette abitate e il lato destro da terreno agricolo. Il mio citofono e la mia posta sono etichettate con i cognomi e i nomi di ciascun membro della famiglia.

La II° notifica è stata fatta nei locali dell'azienda , posta nella via principale del centro storico , qui l'U.G. ha scritto         nella relata che non ha potuto notificare perche la stessa da informazioni in loco risulta sloggiata.

La terza notifica è stata fatta per irreperibilità assoluta , quindi non ho mai ricevuto nessuna notifica.

Come dicevo prima il condominio si è costituito in un pignoramento gia in atto , quindi non sono intervenuto perche sono venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo ma si sono costituiti loro in un secondo momento.

Ora mi chiedo , il notificatore sapeva che ero ancora il proprietario dell'immobile perche comunicato dal delegato alla vendita , quindi sapeva che non ero sloggiato e che tutti i mobili erano all'interno ,, inoltre il notificatore tramite il delegato alla vendita (il quale si era presentato al condominio per sapere se vi erano debiti) sapeva chi era il mio legale rapresentante , quindi mi chiedo o meglio vi chiedo , perche nonostante che si conoscesse il mio legale , nonostante che si sapeva che io ero ancora proprietario dell'immobile , nonostante che non mi avessero trovato ,no per mia mancanza ma perche non erano riusciti neanche a trovare la residenza in un luogo normalmente abitato , inoltre  prima e dopo la notifica del condominio io ero stato raggiunto dalla notifica della banca e da notifiche dell'agenzia delle entrate , la quale nei casi di mia assenza momentanea notificava con l'art 140 cpc , nonostante tutto cio il giudice ha ritenuto la notifica per irreperibilità assoluta valida.

 

La cassazione in caso di notifica inesistente ritiene che l'opposizione con l'art 615 cpc è sempre proponibile dall'inizio alla fine del procedimento (cass 9050/2020) , che in caso di notifica inesistente l'art 156 cpc comma 3 non è piu valido quindi la notifica non è sanabile , e  ancora la cassazione ritiene che la reperibilità assoluta è utilizzabile solo in casi estremi , precisamente se l'ingiunto si è trasferito senza lasciare nessuna nuova residenza.

Ma io sto li da 20 anni ero ancora proprietario dell'immobile dell'azienda e il notificatore sapeva del mio avvocato difensore.

Perche la notifica è stata ritenuta valida ?

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 06 giugno 2022

Da quello che è dato comprendere dalla domanda, la notifica non è stata ritenuta inesistente (e questo secondo noi è condivisibile) ma affetta da nullità sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il destinatario ne è comunque venuto a conoscienza.

Ci sembra una conclusione corretta.

andrea pubblicato 12 giugno 2022

buona sera

Premetto che io dal 2000 sto sempre nella stessa residenza che non mi sono mai assentato e che da sempre ho ricevuto tutte le notifiche delle banche e dell'agenzia delle entrate in quella residenza. Ma comunque la cassazione nelle sue sentenze dice:

la cassazione in modo granitico ritiene che la reperibilità assoluta si puo applicare solo nei casi che l'ingiunto o il  contribuente non abbia piu residenza o ufficio nel comune di residenza , e non perche l'UG nonè stato capace a trovare la mia residenza dal 2000 , mentre altri UG l'hanno trovata . usando la normale diligenza .

 

 

Consolidando l’orientamento giurisprudenziale precedente, i Giudici di Piazza Cavour hanno infattiricordato comeIn tema di notifi ca degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario chene consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nelComune, già sede del domicilio fi scale dello stesso,il contribuente non abbia più abitazione, uffi cio oazienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notifi care altrimenti l’atto:peraltro, il tipo di ricerche a tal fi ne demandato al notifi catore non è indicato da alcuna norma, neppurequanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata,purché dalla stessa se neevinca con chiarezza l’effettivo compimento”(Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

 

E’ stato altresì precisato che«In tema di notifi cazione degli atti impositivi prima dieffettuare la notifi ca secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), deld.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notifi catore ol’uffi ciale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verifi care l’irreperibilitàassoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione nél’uffi cio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fi scale»(Corte dicassazione, Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).

 

Ancora, sempre in tema di notificazione degli atti impositivi, si è detto che il messo notificatore o

l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve

necessariamente svolgere ricerche finalizzate a verificare con cognizione di causa che nel caso di

specie ricorra effettivamente l'irreperibilità assoluta del contribuente; ossia, che quest'ultimo, non

abbia più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.       (cass 14803/2022)

 

Unicamente nell’ipotesi residuale della inesistenza nel Comune di domicilio fiscale di alcuna residenza o domicilio delcontribuente, la notificazione può proseguire nelle forme disciplinate dall’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973 chedispone l’affissione del plico presso la Casa Comunale non seguito da alcun avviso raccomandato nei confronti delcontribuente

L’accesso alla modalità di notifica di cui all’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973 presuppone l’effettuazione dellericerche anagrafiche del contribuente e delle successive ricerche di fatto presso la residenza conosciuta che attestino l’inesistenza di fatto di alcuna residenza o domicilio.

mentre deve essere eseguita applicando la disciplinadi cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il messonotificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisiteall'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (ex multis,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007, Rv. 600604-01).

 

Per quanto riguarda la sanabilità la cassazione è chiara nelle sue sentenze

 

Per quanto riguarda la notificazione storicamente e o giuridicamente inesistente, la

giurisprudenza della Suprema Corte tende a ritenere che il vizio sia insanabile, nonostante

 

l’avvenuta proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 615 c.p.c.

 

Infatti, la funzione fondamentale che la conoscenza del titolo esecutivo riveste ai fini della

sindacabilità del diritto di procedere in executivis23 può ritenersi irrimediabilmente

compromessa nel caso in cui la preventiva notificazione del titolo manchi del tutto o sia da

considerarsi giuridicamente inesistente: ciò determina l’inapplicabilità dell’art. 156, comma 3,

c.p.c. e della relativa sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la legittima

conoscibilità del titolo è «ipotizzabile come potenziale sviluppo di un’attività [notificatoria]

irritualmente compiuta»24, non certo di un’attività omessa o gravemente viziata nei suoi

 

elementi essenziali.

 

Ciò significa che, nelle ipotesi di inesistenza della notificazione, nemmeno il raggiungimento

dello scopo è idoneo a sanare la notifica.

Più nel dettaglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che solo “quando nessun atto sia statoconsegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario “oppure “quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazioneinesistente (cfr. Cass.Civ. S.U 14916/2016).

 

Raggiungimento dello scopo significa che, avendo la notifica lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario delcontenuto dell’atto, qualora la parte si costituisca, la nullità non potrà essere dichiarata. Ciò in quanto, la parte,malgrado il vizio della notifica, ha avuto lo stesso conoscenza di quanto in esso contenuto manifestando, taleconoscenza, tramite la sua costituzione.(io non mi sono costituito perche non sapevo dell'esistenza del decreto ingiuntivo)

Vi sono tantissime altre sentenze di cassazione che ritengono inaplicabile l'art 143 cpc se il destinatario non ha cambiato residenza , e ritengono che pur costituitosi per essere venuto a conoscenza del precetto non si è raggiunto lo scopo perche non ha permesso a l'ingiunto di difendersi , e mi ripeto che io non mi sono MAI COSTITUITO perche non sapevo dell'esistenza del decreto ingiuntivo.

 

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

Conosciamo i precedenti che ha diligentemente illustrato, ma, come dicevamo, l'atto ha raggiunto il suo scopo per cui riteniamo che i vizi di nullità si siano sanati.

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