L’art. 2843 c.c. prescrive che la trasmissione del vincolo ipotecario per surrogazione (ma non solo) deve essere annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria.
Precisa la norma che fino a quando questa annotazione non viene eseguita la trasmissione del vincolo ipotecario “non ha effetto”.
Questo vuol dire che chi esegue un pagamento con surrogazione non è formalmente surrogato anche nella garanzia ipotecaria cui è subentrato il cessionario fino a quando non sia stata annotata la cessione.
Questo tuttavia non significa che non possa procedere ad esecuzione. Infatti la giurisprudenza ha osservato che “Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa” (Cass. Sez. III, 26/02/2021, n. 5508; negli stessi termini, in precedenza, Cass., Sez. I, 10/08/2007, n. 17644).