due ipoteche: ipoteca di primo grado giudiziale e di secondo grado dell'agenzia delle entrate

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2021
martinabat pubblicato 08 marzo 2021

Salve, avrei un quesito a proposito dell'istituto dell'ipoteca.

Nel caso Tizio fosse gravato da due ipoteche: la prima di tipo giudiziale di primo grado di un istituto bancario e un'altra di secondo grado dell'agenzia delle entrate, ove già il credito del creditore anteriore venga soddisfatto per l'intero dal valore dell'immobile sottoposto ad ipoteca, l'agenzia delle entrate deve essere soddisfatta?

Io credo di no, in quanto essendo di secondo grado non ha diritto di soddisfacimento laddove il credito del creditore di primo grado sia pari o superiore al valore dell'immobile ipotecato.

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inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

Se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire il credito dell'Agenzia delle Entrate, essa rimane insoddisfatta nella procedura, e la sua ipoteca si estingue in applicazione dell'effetto purgativo del decreto di trasferimento previsto dall'art .586 cpc. Ciò tuttavia non significa che si estingue il credito.

martinabat pubblicato 10 marzo 2021

Se vi è vendita forzata sono d'accordo. Nel caso in cui Tizio, prima che venga iniziata esecuzione forzata sul suo immobile sui cui sono iscritte ipoteche, decide di saldare il proprio debito in modo da poter vendere il suo immobile senza che sia gravato da ipoteca, salda il debito con il creditore ipotecario di primo grado (il cui credito è pari o superiore al valore dell'immobile) che quindi procede per la cancellazione della stessa, il creditore di secondo grado (agenzia delle entrate) può rifiutarsi di cancellare l'ipoteca ?

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2021

Certo che può rifiutarsi, altrimenti le ipoteche di grado successivo non avrebbero alcuna funzione. E' chiaro che se con il ricavato dalla vendita il debitore si propone di pagare anche il creditore di secondo grado,  questi deve consentire la cancellazione.

paolocostabile pubblicato 12 marzo 2021

A tale riguardo, in caso similare.

Banca creditrice pignora nel 2013 in forza di mutuo ipotecario del 2007. Equitalia Interviene nella procedura per un credito di € 70.000,00 fondato su estratto ruolo, dichiarando di voler partepicare in via privilegiata e specificando che per € 12.0000,00 il credito sarebbe garantito da ipoteca effettivamente iscritta nel 2010 per un credito di € 18.000. Con detto intervento non sono stati depositati estratti ruolo.

Interviene poi A.D.E. per un credito di € 6.000,00 i cui estratti ruolo indicano cartelle - tutte emesse dopo il 2013 - per bollo auto, Tares e Ici- debito del 2010 - Irpef, Inps dal 2014.

Nel progetto di distribuzione i crediti indicati dall'A.D.E. godono di qualche privilegio?

Grazie

La vendita è incapiente.

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2021

Vanno tutti soddisfatti dopo il creditore ipotecario, se sopravanza qualcosa.

vincdec10 pubblicato 23 marzo 2021

Salve.

La banca A ha ceduto il suo credito alla società di cartolarizzazione B nel 2016 notificando la cessione al debitore.

Tuttavia, il sig. C  che ha pagato parzialmente il mutuo  ( 20.000 circa) del debitore senza essere coobbligato per contratto, vorrebbe surrogarsi  legalmente (art 1203 cc) al cessionario del credito B, diventandone nuovo creditore.

In caso di non corrispondenza per mancato aggiornamento della rettifica dell'iscrizione ipotecaria fondiaria di I GRADO a favore del cessionario B, il sig C Come potrebbe attuare tale surroga legale?

E' necessaria dapprima la rettifica dell'iscrizione ipotecaria tra banca A  e spv B?

Mediante atto pubbico o scrittura privata autenticata?

Inoltre qualora l'atto sia rogato dal notaio è necessario che questo rechi la certificazione notarile attestante la compiuta verifica  dei presupposti della surroga legale?

Grazie in anticipo per l'attenzione che si vorrà porre ai quesiti posti.

 

 

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2021

L’art. 2843 c.c. prescrive che la trasmissione del vincolo ipotecario per surrogazione (ma non solo) deve essere annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria.

Precisa la norma che fino a quando questa annotazione non viene eseguita la trasmissione del vincolo ipotecario “non ha effetto”.

Questo vuol dire che chi esegue un pagamento con surrogazione non è formalmente surrogato anche nella garanzia ipotecaria cui è subentrato il cessionario fino a quando non sia stata annotata la cessione.

Questo tuttavia non significa che non possa procedere ad esecuzione. Infatti la giurisprudenza ha osservato che “Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa” (Cass. Sez. III, 26/02/2021, n. 5508; negli stessi termini, in precedenza, Cass., Sez. I, 10/08/2007, n. 17644).

vincdec10 pubblicato 25 marzo 2021

Quindi andrebbe prima rettificata la cessione del credito ipotecario a favore della spv e solo dopo poi il surrogante potrebbe eventualmente richiedere l'iscrizione a margine a suo favore?

inexecutivis pubblicato 27 marzo 2021

Esatto

vincdec10 pubblicato 02 maggio 2021

Esiste una disposizione di legge che obbliga la spv ad ottemperare alla rettifica dell'iscrizione ipotecaria al fine di favorire il surrogante ?

inexecutivis pubblicato 04 maggio 2021

No, non esistono disposizioni in tal senso. Peraltro, può provvedervi anche la controparte.

vincdec10 pubblicato 26 luglio 2021

In che modo,in prima persona oppure  incaricando un notaio?

credo cosegnandogli titolo ( scrittura privata autenticata) e nota da presentare in conservatoria?

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2021

Normalmente queste operazioni vengono compiute dal notaio.

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