Ai sensi dell’art. 2776, comma secondo, c.c., hanno collocazione sussidiaria sugli immobili (tra l’altro), i crediti derivanti dal mancato versamento di contributi dovuti ad istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchia ed i superstiti, cioè i crediti di cui all’art. 2753 c.c.
Analoga collocazione sussidiaria non è invece riconosciuta ai crediti di cui all’art. 2754 c.c., vale a dire i crediti per contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quella I.V.S. e, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, gli accessori relativi a tali due categorie di crediti.
Dunque, solo i crediti INPS per i contributi I.V.S. e non anche i crediti INAIL hanno collocazione sussidiaria.
Si aggiunga, quanto agli accessori, che analoga collocazione sussidiaria deve essere riconosciuta anche agli accessori (interessi e sanzioni) limitatamente al 50% del loro ammontare, ai sensi dell’art. 2754 c.c. Il restante percento, conseguentemente, non solo non gode di colocazione sussidiaria, ma deve essere considerato chirografario.
Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
a) di avere inutilmente esaurito l’esecuzione mobiliare;
b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
Ovviamente, dei privilegi relativi a crediti sorti dopo il pignoramento non si terrà conto ai sensi dell’art. 2916, n. 3 c.c.