Ipoteca concessione amministrativa\riscossione a favore di Equitalia su immobile

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2017
roberto87 pubblicato 15 marzo 2017

Cari tutti,

mi è sorto il seguente quesito.

Su un immobile all'asta sono state trascritte tra gli anni 2000 e 2010 una serie di ipoteche volontarie e due ipoteche giudiziali.

Nel 2011 uno dei creditori ha provveduto alla trascrizione del pignoramento.

Infine recentemente è stata trascritta una ipoteca di tipo concessione/amministrativa derivante da ruolo e avviso di debito esecutivo a favore di Equitalia.

Quest'ultima recentissima ipoteca in sede di riparto -anche se iscritta per ultima- è dotata di qualche privilegio?
Nel senso dovrebbe essere soddisfatta per prima nonostante sia stata iscritta per ultima dopo il pignoramento e le precedenti predette ipoteche?

Oppure si segue la classica regola dei gradi, quindi si soddisfa la prima ipoteca iscritta e man mano le altre successive.

Grazie mille a chi vorrà chiarirmi meglio la regola.

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inexecutivis pubblicato 16 marzo 2017

Il fatto che sia stata iscritta da equitalia non determina una deroga al principio secondo cui l'ipoteca prende il grad odal momento della sua iscrizione, sancito dall'art. 2952.

Riteniamo pertanto che debba essere rispettato il generale principio della soddisfazione secondo i gradi delle ipoteche.

roberto87 pubblicato 16 marzo 2017

Vi ringrazio per il pronto riscontro.

Leggevo però che alcuni crediti dello stato possono avere il privilegio (come ad esempio quelli INPS, ma anche le stesse spese sostenute dalla procedura)

Qualora questo credito abbia un privilegio potrebbe essere che in sede di riparto venga soddisfatto per primo?

inexecutivis pubblicato 16 marzo 2017

La regola di determinazione del rapporto tra privilegio ed ipoteche è scolpita nell’art. 2748, comma secondo, c.c., a mente del quale i creditori che hanno privilegio immobiliare sono preferiti al creditore ipotecario, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Dunque occorrerebbe comprendere in relazione a quale tipologia di credito Equitalia Sud S.p.A. ha spiegato il proprio intervento e verificare:

se si tratta di un credito privilegiato:

se quel privilegio è mobiliare o immobiliare;

se, nel secondo caso, si tratta di privilegio immobiliare che prevale, o meno sull’ipoteca.

Quanto alle spese sostenute nell’interesse della procedura, si tratta di spese il cui privilegio prevale sulle ipoteche a norma del combinato disposto degli artt. 2770 e 2777 c.c.

 

Quanto ai crediti INPS, ai sensi dell’art. 2776, comma secondo, c.c., essi sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all’art. 2118 c.c.

roberto87 pubblicato 16 marzo 2017

Chiarissimi, grazie mille.

inexecutivis pubblicato 16 marzo 2017

a lei

roberto87 pubblicato 28 marzo 2017

Cari tutti,

 

da una disamina della nota di iscrizione equitalia risulta "derivante da 0420 RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO"

 

verificando i codici tributi se non erro dovrebbe trattarsi di una "Imposta sulle pubblicità" e pertanto trattasi di un tributo di natura locale,ossia del comune.

 

alla luce del ragionamento di cui sopra tale tributo è dotato di privilegio e prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente?

Preciso che sempre dalla nota di iscrizione il primo ruolo è del 2009 e ve ne sono diversi per ogni anno fino al 2015.

L'ipoteca come già indicato è stata iscritta solo nel 2015 e dopo le altre ipoteche ed il pignoramento,risalente al 2011.

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2017

Il privilegio di cui gode il credito indicato nella domanda è quello mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., secondo comma, c.c.

Tale privilegio non gode di collocazione sussidiaria sugli immobili, poiché l’art. 2776 riconosce la collocazione sussidiaria solo ai privilegi di cui all’art. 2752 primo e terzo comma c.c..

 

Dunque, a nostro avviso, detto privilegio non prevale sulle ipoteche, né l’ipoteca iscritta a garanzia di questo credito può prevalere sulle ipoteche anteriori.

roberto87 pubblicato 29 marzo 2017

Vi ringrazio molto per il celerissimo e puntuale riscontro.

Mi sovviene solo un dubbio a questo punto, l'articolo 2772 c.c. (dei privilegi sopra gli immobili) in merito ai crediti per tributi indiretti ossia:

"Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonchè quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

 

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

 

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

 

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, nè ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede."

 

al tributo in questione non si applica? nel senso l'imposta sulle pubblicità è tributo di natura diretta o indiretta?

Leggo che l'articolo in questione dice anche che : "Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili."

Se ho capito bene anche se lo si applicasse alla nostra fattispecie in ogni caso i diritti dei terzi sarebbero salvi giusto?

 

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2017

L’imposta locale sulla pubblicità ha certamente natura di imposta indiretta, e tuttavia a nostro avviso non gode del privilegio di cui all’art. 2772 c.c. poiché essa non si riferisce ad alcun immobile, mentre il privilegio di cui alla predetta norma spetta “sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce”. Infatti, ai sensi dell’art 5, comma primo, d.lgs 15/11/1993 n. 507, presupposto dell'imposta è “La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di  comunicazione  visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile”.

Dunque, tutte le questioni che possono sorgere in relazione all’art. 2772 non hanno ragione di prosi con riferimento a questo credito.

roberto87 pubblicato 31 marzo 2017

Vi ringrazio per l'ennesima chiara risposta.

Un ultimo quesito e mi taccio:qualora l'ipoteca equitalia si riferisse invece a debiti di natura previdenziale\contribuitiva in sostanza INPS e INAIL tali crediti avrebbero la prorità in sede di riparto rispetto alle ipoteche iscritte anteriormente a garanzia dei finanziamenti bancari e al pignoramento?

carmelofichera pubblicato 02 aprile 2017

in sede di riparto i crediti inps  sugli immobili deveno dimostrare che hanno fatto il pignoramento mobiliare ed e' stato incapiente,inoltre  sono privilegiati solo se il loro credito e' nato antecedentemente al pignoramento a mente dell'art 2916 n3  ma in qualsiasi caso vengono soddisfatti dopo le ipoteche iscritte antecedentemente al pignoramento ma se il loro credito e'sorto dopo il pignoramento il privilegio non vale

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2017

Ai sensi dell’art. 2776, comma secondo, c.c., hanno collocazione sussidiaria sugli immobili (tra l’altro), i crediti derivanti dal mancato versamento di contributi dovuti ad istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchia ed i superstiti, cioè i crediti di cui all’art. 2753 c.c.

Analoga collocazione sussidiaria non è invece riconosciuta ai crediti di cui all’art. 2754 c.c., vale a dire i crediti per contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quella I.V.S. e, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, gli accessori relativi a tali due categorie di crediti.

Dunque, solo i crediti INPS per i contributi I.V.S. e non anche i crediti INAIL hanno collocazione sussidiaria.

Si aggiunga, quanto agli accessori, che analoga collocazione sussidiaria deve essere riconosciuta anche agli accessori (interessi e sanzioni) limitatamente al 50% del loro ammontare, ai sensi dell’art. 2754 c.c. Il restante percento, conseguentemente, non solo non gode di colocazione sussidiaria, ma deve essere considerato chirografario.

Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:

a) di avere inutilmente esaurito l’esecuzione mobiliare;

b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;

c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.

 

Ovviamente, dei privilegi relativi a crediti sorti dopo il pignoramento non si terrà conto ai sensi dell’art. 2916, n. 3 c.c. 

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