IPOTECA AGENZIA ENTRATE

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2022
cb1984 pubblicato 16 febbraio 2022

Salve, avrei una domanda sull'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate. In una esecuzione ho un'ipoteca di primo grado iscritta da una banca, derivante da mutuo fondiario per un totale di € 300.000, e una di secondo grado di Equitalia di tipo legale art. 77 dpr 602/1973 iscritta per € 215.554,20. Dal fascicolo telematico ho prelevato tre interventi del'Agenzia delle Entrate. Uno riguarda crediti con privilegio sussidiario sugli immobili, e per questi non sorge il dubbio, nel senso che non saranno soddisfatti. Un altro intervento di € 407.000 circa riguarda sia imposte dirette che indirette, oltre che inps, ritenute, e sono allegati gli estratti di ruolo. Il terzo intervento fa riferimento all'ipoteca (di secondo grado), vi sono anche qui gli estratti di ruolo per i seguenti debiti: ritenute alla fonte, Irap, Irpef, Inail, contributi Ivs. Il dubbio che mi pongo è riferito al fatto che in questa ipoteca di secondo grado ci sono compresi crediti per tributi indiretti che quindi godono di privilegio. Quale sarebbe il giusto ordine per il riparto? Prevale il creditore banca di primo grado oppure l'Agenzia delle Entrate di secondo grado con i privilegi? Cambia molto, in quanto dalla vendita sono stati ricavati poco meno di 40mila euro.   

Grazie

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robertomartignone pubblicato 16 febbraio 2022

 Prevale l ' ipoteca di primo grado .

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Una questione assai delicata e non sempre di agevole soluzione, attesa la complessità delle coordinate normative di riferimento, attiene ai rapporti tra privilegio immobiliare ed ipoteca.

Sul punto va preliminarmente osservato che a differenza di quanto avviene per i beni mobili non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell’art. 2746 c.c. a norma del quale “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente”.

Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:

- crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);

- crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);

- crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell’agente per l’ultimo anno;

- crediti del coltivatore diretto, crediti dell’impresa artigiana;

- crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);

- crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)

- crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli altri privilegi speciali immobiliari invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari, concorrendo tra loro secondo l’ordine di cui all’art. 2780 c.c. (dopo il pagamento delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.).

robertomartignone pubblicato 17 febbraio 2022

E quindi in pratica nel caso prospettato cosa si verifica ?

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Da quello che viene detto nella domanda non ci sembra che i crediti dell'agenzia delle entrate prevalgano sull'ipoteca, poichè si tratta di crediti assistiti da privilegi che per legge non pevalgono sull'ipoteca.

robertomartignone pubblicato 17 febbraio 2022

Perfetto grazie .

cb1984 pubblicato 18 febbraio 2022

Buonasera. Riguardando i vari interventi, quello per il quale è stata iscritta ipoteca (di secondo grado) comprende anche i seguenti codici tributo: A104T (registro, trasf. Fabbr. Tassa fissa), 131T (registro, multe), 649T (registro imposte ipotecarie). Forse questi crediti sono da considerarsi privilegiati art 2772 e quindi da soddisfarsi con preferenza? In tale caso, dall'intero importo per cui è stato fatto l'intervento dovrei selezionare tali importi e collocarli in privilegio e non soddisfare gli altri (Irap,irpef, Inail..) ? Grazie

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

No, perchè il quarto comma dell'art. 2772 prevede che questi privilegi non si possono esercitare in pregiudiziodi dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

cb1984 pubblicato 21 febbraio 2022

Per tali crediti, riguardando una dispensa che avevo, si prevede un termine di decadenza di 5 anni. I crediti sono del 2008, quindi a maggior ragione non vanno in privilegio e allora sono tutti ricompresi nell'ipoteca di secondo grado che non verrà soddisfatta. È giusto il ragionamento? Grazie

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

ESATTO.

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