Intestazione Fattura compenso del delegato alle vendite e del custode

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2019
Mr. F. pubblicato 10 novembre 2018

Salve, 

al tempo sono stato nominato delegato alle vendite e custode nella procedura esecutiva immobiliare di cui vi parlo.

Tra i primi adempimenti, in qualità di delegato, ho aperto un conto corrente intestato alla procedura. Su di esso sono stati versati gli assegni relativi all'aggiudicazione del bene e al sado prezzo.

Nel corso del tempo Il creditore procedente ha effettuato una serie di anticipazioni per pagare ad es la pubblicità, il CTU, ed altre spese inerenti la procedura richiesti poi in sede di nota di precisazione del credito.

Altre spese, come ad es gli F23 relativi alla cancellazione delle pregiudizievoli sul bene venduto, sono state addebitate  dal delegato direttamente sul conto corrente della procedura.

Il debitore esecutato è una persona fisica.

Ora, che i compensi del delegato e del custode sono stati liquidati dal Giudice , e che il progetto di distribuzione è stato redatto e depositato telematicamente , ed è stata altresì  fissata la data dell'udienza davanti al GDE per l'approvazione del piano di riparto, mi pongo il seguente quesito.

Atteso che nel progetto di riparto ho prospettato che il versamento dei compensi del delegato e del custode venga effettuato direttamente dal conto corrente della procedura, la fattura dei loro compensi nei confronti di chi deve essere emessa?

Prima hp- nei confronti della procedura. Tuttavia quest'ultima non mi sembra sia dotata di  un codice fiscale o una partita iva  cui intestare la fattura.

Seconda hp- il Tribunale competente , che è dotato di un codice fiscale. Tuttavia se dovessi emettere fattura nei confronti del Tribunale, questa dovrebbe essere una fattura elettronica? E se si, essa potrebbe ,dal sistema del tribunale, essere vista   come un debito del tribunale nei miei confronti ( che difatti non sussite)? Ciò potrebbe generare  il respingimento della fattura?

Terza hp- Il debitore esecutato munito anch'egli di CF.

Quale è la soluzione corretta ?  Esistono indicazioni da parte della Agenzia delle Entrete su punto?

Grazie per quanto potrete fare per chiarire i miei dubbi.

 

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inexecutivis pubblicato 14 novembre 2018

 

Dall'esame delle norme che disciplinano la materia ricaviamo il convincimento che la fattura debba essere emessa, nel suo caso, in favore del soggetto che ha subito l'esecuzione.

Invero, a proposito delle spese processuali, va distinto il momento dell'anticipazione da quello della definitiva regolazione.

Sul primo versante l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), dispone che ciascuna parte provvede:

- alle spese degli atti processuali che compie;

- alle spese degli atti processuali che chiede;

- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Per effetto di questa norma (che riproduce l'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato) la parte è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se da essa non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

A questa anticipazione segue, come detto, la definitiva regolazione, che viene operata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.

Lo stesso principio viene riproposto nel processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., che pone a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto.

Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato dalla vendita.

Pertanto il compenso prelevato dai fondi della procedura dovrà essere fatturato nei confronti del debitore esecutato.

Ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 26.10.1972, n. 633, “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili …”.

Il comma quarto della medesima disposizione prevede che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, di cui uno consegnato alla parte. Infine, l’ultimo comma dell’art. 21 precisa che “Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.

ildubbio pubblicato 31 gennaio 2019

Mi trovo in una situazione simili.

Ma nella figura dell'esperto stimatore. Il giudice pone a carico del procedente sig. Tale Quale la spesa. Dagli atti si evince solo il codice fiscale del sig. Tale Quale.

Ho emesso fattura alla persona fisica, con relativo codice fiscale.

Mi viene chiesto dal sig. Tale Quale di emettere fattura su p.iva, dicendo che la procedura si è avviata in ragione di debiti per attività professionale svolta (circostanza che dagli atti non si deduce).

Ho riferito che non avendo "documenti" che giustificherebbero una emissione di fattura in tal senso, non posso emettere fattura su p.iva.

D'altra parte la mia attività è svolta nei confronti della procedura, non di chi materialmente mi paga. E nel caso di specie, poi, al pocedente verrebbe rimborsata la somma spesa per pagarmi.

è corretto aver fatto riferimento ai documenti agli atti per l'emissione della fattura?

 

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2019

Esise un modo per verificare la richiesta del creditore.

Invero, il creditore procedente deve necessariamente depositare il titolo esecutivo in forza del quale ha agito contro l'esecutato, e dalla lettura dello stesso sarà certamente possibile verificare se si tratta o meno di un credito relativo all'esercizio dell'impresa (a meno che non si tratti di esecuzione fondata su titolo di credito, nel quale caso la verifica non consentirebbe di acquisire l'informazione cercata).

In ogni caso, la fattura è stata emessa correttamente sulla scorta dei dati disponibili.

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