intestare nuda proprietà a filglio (maggiorenne)

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2020
diegorivetti pubblicato 14 luglio 2020

salve,vorrei acquistare una casa all'asta ma vorrei intestare la nuda proprietà al 33,3% ciascuno (ai miei tre figli)

e conservare io solamente il diritto di usufrutto vitalizio.

posso partecipare io da solo all'asta e poi intestare la nuda proprietà ai figli ?

 

grazie per la vostra professionalità

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2020

Al quesito formulato dobbiamo dare una risposta parzialmente negativa.

La possibilità che, al difuori dei casi previsti dalla legge, l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso va esclusa.

Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, che lo stesso possa subire deviazioni.

La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui, e della presentazione di offerta per persona da nominare.

Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.

Nel caso prospettato la soluzione che ci sentiamo di suggerire è quella di presentare una offerta congiunta (e quindi sottoscritta da tutti), in cui si specifica come si intende acquistare. La cauzione, in questo caso, potrà essere versata per intero con un solo assegno (o bonifico, a seconda di quanto prevede la procedura) anche da uno solo degli offerenti (non è cioè necessario che ognuno versi una quota).

Se poi si prevede di partecipare anche alla eventuale gara, tutti gli offerenti dovranno essere presenti nel momento in cui si procederà al suo svolgimento, oppure dovranno conferire ad un avvocato procura speciale (la necessità che la delega sia conferita ad un avvocato si ricava dall’art. 571 c.p.c. ed è stata affermata da Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951); non è necessario che la delega sia conferita già in sede di presentazione dell’offerta, ma se la vendita telematica l’unico modo di farla pervenire tempestivamente al delegato è quello di allegarla all’offerta medesima, non potendogli esser consegnata personalmente.

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