Intervento tardivo senza titolo con titolo sopraggiunto prima dell'udienza sul progetto

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  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2017
delegato pubblicato 07 febbraio 2017

In una procedura nella quale sono delegato alla vendita il Condominio di cui fa parte il bene aggiudicato ha depositato un intervento tardivo (dopo l'udienza che ha disposto la vendita e delegato a me le operazioni) senza titolo per oneri condominiali, dando conto nello stesso intervento di aver depositato il relativo ricorso per ingiunzione. In seguito in sede di precisazione crediti (quindi prima dell'udienza per la discussione del progetto di distribuzione) ha prodotto copia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con formula.

A tal punto è ragionevole considerare tale intervento come tardivo con titolo o sarebbe meglio - per il pieno rispetto formale delle norme - che si ritenesse il suddetto intervento inammissibile e che il Condominio depositasse (poichè ci troviamo ancora prima dell'udienza per la discussione del progetto) un nuovo intervento tardivo con il titolo?

Inoltre mi chiedo: in caso di intervento inammissibile il delegato dovrebbe sottoporre la specifica questione al G.E. o evidenziarla solo in sede di progetto di distribuzione, indicando che un certo intervento è ritenuto dal delegato inammissibile?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2017

A nostro avviso, esigenze di economia processuale e di semplificazione, suggeriscono di considerare l’intervento tardivo.

Invero, sebbene detto intervento era inammissibile allorquando è stato depositato per mancanza di titolo esecutivo, la ragione della inammissibilità dell’intervento è successivamente venuta meno.

Ora, dichiarare inammissibile l’intervento (come a rigore dovrebbe essere) e pretenderne uno successivo, equivarrebbe al svolgere attività processuale (declaratoria di inammissibilità dell’intervento e successivo deposito di un nuovo atto di intervento) che non aggiungerebbe nulla, sul piano della concreta tutela degli interessi coinvolti dalla procedura, rispetto al considerare tardivo l’intervento.

Peraltro, ed a maggiore conforto della soluzione che suggeriamo, si tratterebbe di un intervento che era e rimane tardivo.

Quanto alla seconda domanda, riteniamo che il professionista delegato possa limitarsi, nell’elaborare il progetto di distribuzione, a non assegnare alcunché al creditore il cui intervento egli ritiene inammissibile, indicandone le ragioni.

Si tratta di una opinione rispetto alla quale tuttavia riteniamo di formulare delle precisazioni onde evitare possibili fraintendimenti.

In linea generale, ove l’intervento sia inammissibile il professionista delegato ha l’onere di sottoporre la relativa questione al Giudice dell’esecuzione poiché ove compia egli stesso questo giudizio, si sostituirebbe al Giudice nell’esercizio di un potere giurisdizionale che la legge non gli riconosce, (né potrebbe ai sensi dell’art. 102 Cost.). Dunque, la valutazione della ammissibilità/inammissibilità dell’intervento dei creditori, è di esclusiva pertinenza del Giudice dell’esecuzione.

Sennonchè, il professionista delegato nel redigere il piano di riparto non si sostituisce al giudice, poiché il documento elaborato dallo stesso elaborato è una “bozza” che deve essere depositata in cancelleria e sottoposta al contraddittorio delle parti, a norma dell’art. 596 c.p.c..

 

Dunque, nell’elaborare la bozza del piano di riparto il delegato non esercita alcun potere decisorio poiché quel piano diventerà esecutivo solo se esso troverà l’adesione delle parti, ed in caso di loro disaccordo, del giudice.

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