Riteniamo di no, a condizione che il vizio sulla scorta del quale il primo intervento era stat odichiarato inammissibile sia stato emendato.
Ciò in quanto la declaratoria di inammissibilità determina un giudicato endoprocessuale che opera rebus sic stantibus, e che dunque è suscettibile di essere rivista al mutare dei presupposti.
Così, ad esempio, se intervengo in una procedura dichiarando di esserecreditore dell'esecutato ma il giudice si accorge che non dispongo di un valido titolo esecutivo, nulla mi impedisce di procurarmi il titolo ed intervenire. Evidentemente, il secondo intervento non avrà efficacia sanante retroattiva, per cui se il primo era tempestivo ed il secondo tardivo, la tempestività non potrà essere retroattivamente recuperata.