INTERVENTO DOPO SOSPENSIONE 624 BIS

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  • Ultimo messaggio 29 luglio 2017
alessia pubblicato 26 luglio 2017

Buongiorno, ho un dubbio circa il da farsi in una procedura esecutiva immobiliare in cui sono costituita per il debitore.

La procedura è stata sospesa ai sensi dell'art. 624 BIS CPC; successivamente al deposito dell'ordinanza di sospensione e nelle more della sospensione medesima è stato proposto intervento.

 Mi domando, non avendo trovato giurisprudenza al riguardo:

- l'intervento è ammissibile o rientra tra gli atti preclusi ai sensi dell'art. 626 CPC?

- quale rimedio, in caso di risposta positiva al primo quesito, sarebbe opportuno esperire? opposizione agli atti esecutivi o semplice istanza al g.e. di declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento?

Preciso che l'interventore, allo stato attuale, non ha formulato un'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione.

Grazie per il prezioso servizio che offrite

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inexecutivis pubblicato 28 luglio 2017

Al quesito dobbiamo rispondere affermando che, secondo la prevalente opinione dottrinaria (che noi condividiamo), l’intervento del creditore non è precluso dal fatto che la procedura sia sospesa.

L’art. 624 bis, peraltro, consente a ciascun creditore di chiedere la revoca dell’ordinanza di sospensione, senza operare alcuna distinzione, sicché ogni creditore, anche se intervenuto successivamente, può (dando quindi impulso alla procedura) depositare istanza di prosecuzione della procedura.

In dottrina, peraltro, si è ritenuto che anche il creditore non titolato possa intervenire, negandosi tuttavia che lo stesso possa chiedere la revoca dell'ordinanza di sospensione.

 

Si aggiunga, infine, che il diniego di intervento si risolverebbe soltanto in un inutile aggravio della posizione del creditore, poiché lo costringerebbe ad un pignoramento successivo.

alessia pubblicato 28 luglio 2017

Grazie per la cortese e sollecita risposta!

inexecutivis pubblicato 29 luglio 2017

grazie a lei

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