Come noto, l'art. 63 dacc recita "chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente" .
Premesso che, a mio avviso, il legislatore nell'affermazione del principio di solidarietà avrebbe dovuto distinguere il subentro dell'acquirente dal subentro mediante decreto di trasferimento per assegnazione del bene da asta giudiziaria (quale "solidarietà" può esserci tra l'assegnatario e l'esecutato?), ritengo che il disposto dell'art. 63 dacc non si possa applicare sic et simpliciter al bene assegnato a mezzo asta giudiziaria, ma si debba verificare se la perizia tecnica riferisce in merito ai debiti condominiali e soprattutto se e cosa dispone al riguardo il GE nel decreto di assegnazione/trasferimento.
Cosa ne pensate? Esiste qualche sentenza al riguardo?