Interpretazione dell'art.63 disp.att c.c. in caso di bene pervenuto mediante asta giudiziaria

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  • Ultimo messaggio 16 aprile 2019
Siena 1 pubblicato 11 aprile 2019

Come noto, l'art. 63 dacc recita "chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente" . 

Premesso che, a mio avviso, il legislatore nell'affermazione del principio di solidarietà avrebbe dovuto distinguere il subentro dell'acquirente dal subentro mediante decreto di trasferimento per assegnazione del bene da asta giudiziaria (quale "solidarietà" può esserci tra l'assegnatario e l'esecutato?), ritengo che il disposto dell'art. 63 dacc non si possa applicare sic et simpliciter al bene assegnato a mezzo asta giudiziaria, ma si debba verificare se la perizia tecnica riferisce in merito ai debiti condominiali e soprattutto se e cosa dispone al riguardo il GE nel decreto di assegnazione/trasferimento.

Cosa ne pensate? Esiste qualche sentenza al riguardo?  

inexecutivis pubblicato 16 aprile 2019

Non siamo d'accordo con l'interpretazione proposta (nè esistono opinioni dottrinarie e giurisprudenziali che l'abbiano affacciata).

La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva.

 

 

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