INTEGRAZIONE DEL FONDO SPESE

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  • Ultimo messaggio 23 novembre 2016
michele.franchella pubblicato 23 novembre 2016

Quale professionista delegato  formulo il seguente quesito:

FATTO:

l'aggiudicatario versa come da avviso di vendita ed avvertenze rese in sede di verbale di aggiudicazione il saldo del prezzo ed il fondo spese.

Accade che il fondo spese sia appena sufficiente al pagamento della imposta di registro del decreto di trasferimento.

Chiesta la integrazione di esso per poter svolgere le altre attività collegate alla emissione del decreto di trasferimento (trascrizione ecc. ecc.), l'aggiudicatario non provvedere alla chiesta integrazione, segnalando che llo stato non ha fondi ha disposizione e che necessitano almeno 60 giorni per la integrazione.

QUESITO:

per il caso di mancata integrazione del fondo spese da parte dell'aggiudicatario quali sono le conseguenze sulle attività delegate (trascrizione del decreto ecc. ecc.)?

che cosa deve fare il professionista delegato?  presumo relazionare al G.E..

Grazie.

 

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2016

Nel rispondere al quesito dobbiamo necessariamente partire dalla premessa secondo la quale il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell’aggiudicatario quale sanzione del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Invero, questa conseguenza è prevista dall’art. 587 c.p.c. solo per il caso di mancato (o tardivo) versamente del saldo prezzo. In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013.

Tale conclusione, se è coerente la norma appena richiamata e con la nuova previsione dell’art. 580 c.p.c. (dal quale è stata espunta la previsione per la quale il partecipante alla vendita doveva depositare in cancelleria “l’ammontare approssimativo delle spese di vendita”), si scontra con il dato per cui il legislatore della riforma del 2005 tace sull’argomento, così rimettendo al Giudice dell’esecuzione la regolamentazione di questa problematica. Per inciso, occorre considerare che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Ed allora, le soluzioni che possiamo offrire per il caso di mancato versamento (o di mancata integrazione) delle spese d trasferimento del bene, sono due.

 

O si percorre la via di chiedere al g.e. di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, ma solo se l’obbligo di versamento ed eventuale integrazione del fondo spese sia stato previsto nell’ordinanza di vendita, la quale costituisce lex specialis del procedimento di vendita; oppure, ove questa previsione manchi, si potrà comunicare all’aggiudicatario che il decreto di trasferimento non sarà depositato fino a quando non sarà integrato il fondo spese, rappresentando che il deposito determinerà, in capo al cancelliere (o al delegato) l’insorgenza di una obbligazione tributaria cui lo stesso, per mancanza di disponibilità, non potrà far fronte.

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