inexecutivis
pubblicato
23 novembre 2016
Nel rispondere al quesito dobbiamo necessariamente partire dalla premessa secondo la quale il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell’aggiudicatario quale sanzione del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Invero, questa conseguenza è prevista dall’art. 587 c.p.c. solo per il caso di mancato (o tardivo) versamente del saldo prezzo. In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013.
Tale conclusione, se è coerente la norma appena richiamata e con la nuova previsione dell’art. 580 c.p.c. (dal quale è stata espunta la previsione per la quale il partecipante alla vendita doveva depositare in cancelleria “l’ammontare approssimativo delle spese di vendita”), si scontra con il dato per cui il legislatore della riforma del 2005 tace sull’argomento, così rimettendo al Giudice dell’esecuzione la regolamentazione di questa problematica. Per inciso, occorre considerare che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
Ed allora, le soluzioni che possiamo offrire per il caso di mancato versamento (o di mancata integrazione) delle spese d trasferimento del bene, sono due.
O si percorre la via di chiedere al g.e. di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, ma solo se l’obbligo di versamento ed eventuale integrazione del fondo spese sia stato previsto nell’ordinanza di vendita, la quale costituisce lex specialis del procedimento di vendita; oppure, ove questa previsione manchi, si potrà comunicare all’aggiudicatario che il decreto di trasferimento non sarà depositato fino a quando non sarà integrato il fondo spese, rappresentando che il deposito determinerà, in capo al cancelliere (o al delegato) l’insorgenza di una obbligazione tributaria cui lo stesso, per mancanza di disponibilità, non potrà far fronte.