inexecutivis
pubblicato
28 gennaio 2021
Oltre a quelli indicati nella domanda non devono compiersi ulteriori adempimenti.
Segnaliamo comunque che non è detto che si possa sempre fruire delle agevolazioni.
Per esempio, se si acquista a titolo oneroso la pertinenza, successivamente all’acquisto a titolo oneroso dell’abitazione agevolata, le agevolazioni competono in forza del n. 3 della Nota II bis parte prima, art. 1 della tariffa del d.P.R. 131/1986.
Se si tratta di acquisto a titolo oneroso della pertinenza, successivo all’acquisto a titolo oneroso dell’abitazione agevolata, da parte di soggetto proprietario esclusivo nello stesso comune di altra casa non agevolata, acquistata successivamente a quella agevolata, è stato ritenuto da taluni che le agevolazione non competano per quanto la pertinenza sia da destinare al servizio dell'abitazione agevolata, considerato che la norma di cui al n. 3 della Nota II-bis) richiede la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del n. 1 della stessa Nota II-bis), quindi anche quella della non “possidenza” di un' altra casa, oltre a quella agevolata.
Altra ipotesi potrebbe essere quella di un acquisto a titolo oneroso della pertinenza, successivo all’acquisto a titolo oneroso dell’abitazione agevolata, da parte di soggetto proprietario nello stesso Comune di altra unità qualificabile come pertinenza (C/2 – C/6 – C/7) nel qual caso si ritiene che il beneficio spetti a condizione che l'altro immobile della stessa categoria sia stato acquistato senza fruire dei benefici.
Potrebbe ancora ricorrere il caso di un acquisto a titolo oneroso di pertinenza, successivo all’acquisto a titolo oneroso di abitazione non agevolata. In questo caso il beneficio non può essere applicato, secondo quanto ritenuto dalla Circolare dell'agenzia delle entrate 1.3.2001, n. 19/E.
Insomma, al fine di verificare se possono essere applicati i benefici prima casa all'acquisto di una pertinenza, occorre valutare la specifica situazione del contribuente.