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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2019
meltin pubblicato 18 febbraio 2019

Risulto essere aggiudicatario di un immobile all'asta a inizio Dicembre 2018 OCCUPATO, l'immobile in questione risulta occupato dal DEBITORE che risulta essere celibe e da una signora(che potrebbe essere la compagna ) oltre che dal figlio dell'esecutato, il debitore ha ceduto il Diritto di superficie dell'immobile alla signora e del figlio ad inizio 2016 "mentre il pignoramento ha radici a inizio 2014 ,  ...avevo come saldo prezzo il termine di Aprile 2019 , ma  ricevendo a metà Gennaio dal delegato una comunicazione saldo prezzo ,decido di anticipare la data del saldo a fine Gennaio 2019 , consegnando A MANO come da richiesta al delegato copia contabili bancarie e richiesta agevolazione prima casa ... Ora con il delegato ci siamo lasciati che ci sarebbero state novità entro 60 giorni nella quale doveva preparare la Bozza del decreto di trasferimento da depositare in cancelleria etc.etc. 
Ora non essendomi chiara la situazione la mie domande sono:
A)In questi 60 giorni come potrò seguire i vari passaggi che ci saranno e in teoria quali saranno? 

B) Ero stato messo al corrente di questa stato di occupazione dell'immobile tramite la perizia, ma a detta del curatore non ci sarebbero stati problemi in quanto successivo al pignoramento (ora non ricordo l'esatte parole) ma che non potevano usarlo per contestarlo ...   è una cosa plausibile?

C) (l'APE dell'immobile) visto che non esiste il certificato energetico ma  in perizia è scritto questo:
Per il decreto di trasferimento è necessario la redazione del certificato di Attestazione di Prestazione Energetica (APE)  cosa dovrei fare? 

D)Non sussiste esatta corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale in atti quindi è necessaria una denuncia di variazione catastale , come funziona entro quando devo fare questa denuncia ?

 

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente ai molteplici quesiti posti:

A) In questi 60 giorni come potrò seguire i vari passaggi che ci saranno e in teoria quali saranno?

Ai sensi degli artt. 54 d.lgs. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta. Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

B) Ero stato messo al corrente di questa stato di occupazione dell'immobile tramite la perizia, ma a detta del curatore non ci sarebbero stati problemi in quanto successivo al pignoramento (ora non ricordo l'esatte parole) ma che non potevano usarlo per contestarlo ...   è una cosa plausibile?

Il curatore le ha riferito un'informazione corretta.Ai sensi degli artt. 2914 e 2915 c.c. gli atti dispositivi di beni immobili trascritti dopo la trascrizione del pignoramento non sono opponibili al creditore, e quindi all'aggiudicatario.

C) (l'APE dell'immobile) visto che non esiste il certificato energetico ma  in perizia è scritto questo: Per il decreto di trasferimento è necessario la redazione del certificato di Attestazione di Prestazione Energetica (APE)  cosa dovrei fare?

Non siamo in grado di rispondere a questa domanda poiché occorrerebbe verificare quali prescrizioni sono contenute sul punto nell'ordinanza di vendita. Se nulla si dice, riteniamo che l'onere gravi sulla procedura.

D)Non sussiste esatta corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale in atti quindi è necessaria una denuncia di variazione catastale , come funziona entro quando devo fare questa denuncia ?

Probabilmente è stato realizzato un abuso.

In questo caso l’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), dispone che L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

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