Informazioni da fornire prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
giannin pubblicato 14 febbraio 2022

Buonasera a tutti,

volevo chiedere, dopo la vincita dell'asta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, quali informazioni ha bisogno il delegato alla vendita?

So che bisogna indicare se la liberazione dell'immobile si vuole che avvenga a carico della procedura ma, che altro?

Grazie

 

 

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Ad esempio si deve comunicare al delegato se si ha diritto ad usufruire di agevolazioni fiscali o se si intende godere dell'applicazione della disciplina del prezzo valore ai fini della determinazione della base imponibiledell'imposta di registro.

sevi pubblicato 23 febbraio 2022

Salve, 

avrei bisogno di un'informazione. l'aggiudicatario puà esonerare il delegato alla vendita dalle operazioni di cancellazioni delle trascrizioni?

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

si, certamnte, poichè si tratta di cancellazioni che hanno la funzione di tutelare l'interesse dellaggiudicatario, il quale protrà provvedervi in proprio in forza del decreto di trasferimento.

idaalbanese pubblicato 25 febbraio 2022

salve, prima del decreto di trasferimento ho chiesto di usufruire delle agevolazioni prima casa in quanto stavo vendendo la mia prima casa.il futuro acquirente ha avuto un problema ed ha potuto fare l'atto di trasferimento solo il 14 febbraio. nel frattempo per la casa che ho acquistato adesso è stato fatto il decreto di trasferimento l'11 febbraio.posso avere qualche problema sia perchè ho chiesto di avvalermi dei benefici prima casa, sia perchè l'ho venduta prima dei 5 anni (ero residente all'interno dal primo momento che l'ho acquistata) e quindi non ho versato la plusvalenza

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, nel suo caso, se rivende entro l’anno i benefici spettano.

Anche a proposito della plusvalenza non vediamp problemi.

L'art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986 esclude l’applicazione della plusvalenza quando il bene rivenduto sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra la data di acquisto e quello di rivendita.

 

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