L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).
Quindi, nel suo caso, se rivende entro l’anno i benefici spettano.
Anche a proposito della plusvalenza non vediamp problemi.
L'art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986 esclude l’applicazione della plusvalenza quando il bene rivenduto sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra la data di acquisto e quello di rivendita.