inexecutivis
pubblicato
16 novembre 2020
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle due domande formulate.
Quanto alla prima, il problema non si pone in ragione del così detto “effetto purgativo” della vendita forzata, in base al quale l’acquisto di un bene compiuto in sede esecutiva è libero da formalità pregiudizievoli gravanti sul bene.
Questo principio si ricava dall’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Quindi, l’aggiudicatario non può essere pregiudicato da eventuali ipoteche gravanti sull’immobile.
A proposito della seconda domanda, non siamo in grado di fornire informazioni precise, ma solo di ipotizzare due scenari: o il giudice nel conferire l’incarico ha chiesto al perito di indicare quale potesse essere il giusto canone di locazione così da avere a disposizione questo dato nel caso in cui si decidesse di dare in locazione l’immobile; oppure il bene pignorato è occupato da un terzo in forza di titolo non opponibile alla procedura, e quindi il giudice vuole capire quanto questo soggetto deve pagare alla procedura per poter continuare a detenere il bene.
Comunque, in entrambi i casi, questa occupazione non può pregiudicare l’aggiudicatario.