Si pone a volte nella prassi il problema di vagliare l'ammissibilità di offerte congiuntamente formulate da più soggetti con richiesta di ripartizione tra essi del bene posto in vendita.
Dette offerte devono ritenersi ammissibili, non essendovi ostacoli di ordine normativo in proposito. È solo controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto). Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada, e l’argomento contrario rispetto a tale scelta, - che riposa nel principio per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe in un uno modo di trasferimento atipico della proprietà – sembra superabile attraverso la constatazione per cui tutto il diritto pignorato, seppur attraverso una sua "scomposizione qualitativa" viene trasferito.
Si pone, piuttosto, il problema del versamento della cauzione, a proposito del quale deve ammettersi che esso possa essere anche unico, con assegno emesso da uno solo degli offerenti. Si noti a questo proposito che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerente deve prestare cauzione. Nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato, poco importando se ad adempiere sia stato uno solo degli offerenti o entrambi.
Quanto alla partecipazione alla gara, sono due le alternative: o tutti gli offerenti sono presenti, oppure l’assente delega altri, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente, nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.
Intervenuta l'aggiudicazione poi, tutti gli offerenti saranno obbligati in solido al versamento dell'intero, e tutti subirebbero, in caso di decadenza, gli effetti del decreto di cui all'art. 587 c.p.c.
Venendo ai rimedi pratici contro i rischi di defezione di uno degli offerenti, le alternative sono tre:
- si formula l'offerta di acquisto e si versa contestualmente ad essa una cauzione pari al prezzo che si intende offrire (ma il problema si ripropone ove si intenda partecipare ad una eventuale gara);
- tutti gli offerenti eseguono un deposito cauzionale presso un notaio di importo pari al prezzo massimo per il quale intendono concorrere, delegando il notaio stesso al versamento del saldo in caso di aggiudicazione.
- tutti gli offerenti conferiscono procura speciale ad un avvocato versandogli l'importo massimo di quello che sono disposti a corrispondere quale prezzo di aggiudicazione, comprensivo delle spese di trasferimento.