INESATTEZZE CONTENUTE NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2019
sontulipan pubblicato 17 giugno 2019

Buongiorno,
chiedo cortesemente il Vs. parere in merito ad un paio di quesiti.

All'asta ho acquistato un immobile che presenta delle difformità urbanistiche-edilizie.
Nell'avviso di vendta è riportato che in questi casi l'aggiudicatario può ricorrere alla disciplina dell'art. 40 della L. 28 febbraio 1985 nr. 47 del DPR 6 giugno 2001 nr. 380 purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro  120 gg dalla notifica del decreto di trasferimento.

Ora, il decreto di trasferimento è stato firmato un paio di mesi fa ma solo da pochi giorni mi è stata inviata copia informale via mail, con la precisazione che non è ancora disponibile copia della nota di trascrizione.  Ovviamente non mi sono state consegnate ancora le chiavi.

I 120 gg. cui si fa riferimento sopra per presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria da quando decorrono? Dalla data in cui è stato firmato il decreto di trasferimento? Dalla data di trascrizione del provvedimento? Dalla data di consegna delle chiavi?

Inoltre nel decreto di trasferimento sono state riportate indicazioni incomplete o inesatte (ad. es non si fa riferimento ai titoli che autorizzano l'edificazione dell'immobile, nè ad un condono intervenuto; è indicata una dimensione dell'immobile di circa 60 mq anzichè 150 mq, e così via ...)

Nel decreto sono state riportate le informazioni in parte errate indicate nella perizia e nel primo avviso di vendita. Informazioni corrette nel secondo avviso di vendita.

Chiedo se è possibile in qualche modo correggere i contenuti errati o incompleti del decreto di trasferimento e in caso affermativo come procedere per avanzare questa richiesta.

Ringrazio per la sempre fattiva collaborazione.

Saluti.

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 24 giugno 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa norma con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Il problema che questa norma pone è un problema di coordinamento.

Invero, nessuna norma del codice civile di procedura civile prevede che il decreto di trasferimento sia notificato all’aggiudicatario, sicché il problema diventa quello di comprendere se, in difetto di rituale notificazione, il termine prescritto dalla norma può ricorrere in qualche modo.

In argomento mancano precedenti specifici sul punto, e più in generale nella giurisprudenza di legittimità non si registra un indirizzo univoco in merito alla possibilità che la notificazione ammetta equipollenti.

Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 25/10/2018 n. 27121 ha per esempio affermato, in tema di ricorso avverso gli atti del Tribunale fallimentare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere”.

Anche cass. Sez.II, 19/09/2017, n. 21625 ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato”.

Al contrario, in tema di locazioni, Cass. Sez. III 26/10/2017, n. 25415 ha ritenuto che “La comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall'art. 38 della l. n. 392 del 1978, cd."denuntiatio", deve essere compiuta con il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ovvero attraverso modalità di comunicazione equipollenti, tali cioè da porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale”.

Questi precedenti mostrano come in materia processuale la giurisprudenza non ammette equipollenti alla notificazione di provvedimenti giurisdizionali o di atti processuali, mentre invece sembra ammettere detta equipollenza con riferimento alla notifica di atti sostanziali non aventi valore processuale.

Se così è, siamo dell’avviso per cui il termine dei centoventi giorni prescritti al fine di instaurare il procedimento di sanatoria di eventuali irregolarità edilizie decorre, in difetto di notificazione, dalla data di piena conoscenza del decreto di trasferimento, piena conoscenza che tuttavia il comune avrà l’onere di dimostrare ove ritenga tardiva la l’istanza. Certamente, sotto questo profilo, la data della trascrizione del decreto di trasferimento potrebbe essere rilevante.

Infine, quanto agli errori contenuti nel decreto di trasferimento, siamo dell’avviso per cui ove essi non generano incertezza sul bene oggetto di trasferimento, non si ha interesse ad una loro correzione, anche se comunque suggeriamo di sollecitare formalmente il professionista delegato a provvedere alla loro rimozione.

sontulipan pubblicato 30 giugno 2019

GRAZIE, per le sempre chiare ed esaurienti risposte.  Le indicazioni che fornite sono sempre molto preziose.

 

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2019

 grazie a lei

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