Nel rispondere all’interrogativo formulato osserviamo quanto segue.
Secondo la giurisprudenza "la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU" (Cass. Sez. 3 03/03/2015 n. 4228) (Si trattava del caso in cui il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento).
Questa sentenza esprime una insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale, secondo la quale deve essere ripudiata ogni forma di adattamento del buon senso al diritto, dovendo invece accadere il contrario, e cioè che deve essere il diritto a piegarsi al buon senso.
Sotto questo profilo, pur essendo formalmente legittima, l’esclusione dell’offerta ci sembra contraria ad un elementare principio di buon senso, sebbene si tratti di concetti da maneggiare con estrema cautela.
Detto questo, osserviamo ancora che in punto di diritto la situazione descritta avrebbe dovuto suggerire al professionista delegato di non procedere all’aggiudicazione e di rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione poiché sul presupposto per cui seri elementi di fatto inducevano a ritenere che un nuovo tentativo di vendita avrebbe consentito di aggiudicare un bene ad un prezzo superiore.
Infatti, ai sensi dell’art. 572, commi 2 e 3:
- Se l’unica offerta valida è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
- Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.
Come si vede il Giudice può accogliere anche una offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base, a condizione che ritenga non seriamente possibile vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione.
Venendo ai rimedi praticabili, riteniamo che l’offerente escluso possa proporre reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato dal professionista delegato ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.