La risposta alla sua domanda non può essere fornita in termini di assoluta certezza, poiché esistono una serie di variabili di cui non siamo a conoscenza.
Proviamo dunque a passare in rassegna le diverse ipotesi.
In primo luogo potrebbe essere accaduto che il Giudice, anche in data antecedente all’aggiudicazione dell’immobile, abbia emesso l’ordine di liberazione dell’immobile.
In questo caso, incaricato di dare esecuzione all’ordine di liberazione è il custode (che potrebbe essere l’ivg o anche lo stesso professionista delegato alla vendita).
Quanto alle modalità di esecuzione di detto ordine di liberazione occorre distinguere:
per gli ordini di liberazione emessi dopo il 2 agosto 2016 troverà applicazione la nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c., comma quarto, riscritto dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, il quale sul punto ha recepito le sollecitazioni di dottrina e giurisprudenza.
La norma prevede che l’ordine di liberazione “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Il tutto, senza oneri per l’aggiudicatario (così il precedente terzo comma).
Per gli ordini di liberazione emessi prima del 2 agosto 2016, invece, le modalità attuative sono radicalmente diverse, poiché il custode deve attivarsi attraverso una procedura di rilascio che prevede l’intervento dell’ufficiale giudiziario, che a sua volta potrà avvalersi della forza pubblica.
In alternativa, la disponibilità dell’immobile può essere conseguita attraverso una esecuzione per rilascio da intraprendere ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., sulla base del decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Dunque, per riepilogare, le consigliamo di chiedere al custode di dare corso alla esecuzione dell’ordine di liberazione.
Se l’ordine di liberazione non fosse stato emesso, oppure il custode dovesse riferirle che le spese di esecuzione sono a suo carico (possibilità questa che vale per gli ordini di liberazione emessi prima del 2 agosto 2016, e che può essere verificata direttamente leggendo l’ordinanza di vendita) lei potrà decidere se far procedere il custode o provvedere autonomamente con un legale di sua fiducia.
Se infine l’ordine di liberazione non fosse stato emesso non le resta che agire tramite ufficiale giudiziario sulla base del decreto di trasferimento, sempre con l’assistenza di un legale.