Indennità occupazione post decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 09 maggio 2021
ulisse pubblicato 06 maggio 2021

 Buongiorno,

A seguito di asta giudiziaria Tizio è risultato aggiudicatario del bene ed il 30.03.21 è stato emesso anche il decreto di trasferimeto con relativo ordine di liberazione.

Il bene era occupato precedentemente e l'occupante pagava una indennità di occupazione mensile alla procedura.

A parere del custode, se l'aggiudicatario sollevasse il custode dall'eseguire l'ordine di liberazione, l'indennità di occupazione spetterebbe da quel momento all'aggiudicatario e non più alla procedura. Per converso rimarrebbe in capo al custode l'acquisizione della indennità.

La questione non è chiara. Difatti, la presenza di un decreto di trasferimento dovrebbe far decadere l'autorizzazione del giudice all'occupazione temporanea mediante pagamento di indennità di occupazione e si prefigurerebbe più propriamente in danno da occupazione abusiva per mancato rilascio. In ogni caso, anche se il custode curasse la riscossione dell'indennità di occupazione, la stessa dovrebbe essere successivamente necessariamente retrocessa al proprietario dell'immobile.

Domanda: è corretto quello che dice il custode che in assenza di dispensa dall'eseguire l'ordine di liberazione le somme incamerate andrebbero ancora alla procedura?

Grazie per il sempre prezioso contributo.

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2021

Le deduzioni del custode non ci convincono proprio in ragione delle argomentazioni svolte nella domanda.

Invero, con la pronuncia del decreto di trasferimento la proprietà si trasferisce in capo all’aggiudicatario il quale da un lato ha diritto alla consegna di un bene libero da persone e cose, dall’atro ha il diritto ad essere risarcito del danno da ritardata consegna.

La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. Tale obbligo, nelle esecuzioni che hanno ad oggetto le case di abitazione del debitore che non abbia perso la disponibilità dell’immobile a norma dell’art. 560 c.p.c., è subordinato ad una esplicita richiesta dell’aggiudicatario, il quale deve chiedere al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore”.

Fatta questa premessa, si potrebbe anche discutere intorno alla individuazione del soggetto (aggiudicatario o custode) cui spetta l’indennità da occupazione illegittima pattuita, poiché si tratta di questione meno semplice di quanto possa apparentemente sembrare, per le ragioni che seguono.

È noto che ai sensi dell’art. 2740 il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Si tratta della così detta garanzia patrimoniale generica, per far valere la quale il creditore può pignorare i beni del debitore (art. 2910, comma primo c.c.). Detto pignoramento si estende, per effetto della previsione di cui all’art. 2912 c.c., agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti della cosa pignorata, e tra questi ultimi rientrano senza dubbio i canoni di locazione, per espressa previsione dell’art. 820, ultimo comma, c.c.

Tuttavia che l’art. 2912 deve essere letto congiuntamente alla previsione di cui all’art. 821 il quale a proposito dell’acquisto dei frutti, precisa che (solo) i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (comma primo) mentre a proposito dei frutti civili si prevede solo che essi si acquistano giorno per giorno (comma terzo).

La ragione di questo consapevole distinguo va ricercata nella distinzione, che viene operata dal precedente art. 820, tra frutti naturali e frutti civili. Infatti, mentre i primi sono quelli provenienti direttamente dalla cosa, i secondi rappresentano il “corrispettivo del godimento che altri ne abbia”, sicché il loro titolare va individuato nel soggetto attivo del rapporto obbligatorio in forza del quale essi sono dovuti, con la conseguenza che su di essi cade il vincolo pignoratizio di cui all’art. 2912 a condizione che appartengano al proprietario della cosa principale, così ricadendo nella garanzia patrimoniale generica di cui si è detto.

Ed allora, si potrebbe anche dire che quella indennità non appartiene all’aggiudicatario (e non gli apparterrà neppure dopo il decreto di trasferimento) poiché non apparteneva al debitore, e dunque spetta alla procedura.

Tuttavia, ciò non toglie che la stessa procedura sia tenuta al risarcimento de danno arrecato all’aggiudicatario a causa della ritardata consegna del bene.

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