inexecutivis
pubblicato
10 ottobre 2020
Rispondiamo al quesito formulato osservando che con la conversione del pignoramento gli effetti del pignoramento medesimo non cessano, e non vengono meno neppure gli obblighi custodiali, tra i quali va annoverato il dovere di percepire i frutti della cosa pignorata, cui il pignoramento si estende a norma dell’art. 2912 c.c.
In queste situazione a volta accade che le parti chiedano una sospensione della procedura a norma dell’art. 624 bis c.p.c. domandando altresì che i canoni versati dal conduttore siano trasferiti al creditore durante il periodo della sospensione. Scaduto il termine della sospensione, se il credito no né stato ancora integralmente adempiuto si può formulare una istanza di conversione del pignoramento, sempre che non siano decorsi i termini di cui all'art. 495 c.p.c.