Indennita di occupazione detratta dal credito di creditore

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  • Ultimo messaggio 06 gennaio 2019
faber pubblicato 28 maggio 2017

E possibile detrarre l'indennita di occupazione (nella fase del piano di distribuzione a seguito di vendita all'asta) dal credito vantato da un creditore ipotecario, a vantaggio dunque dei chirografi, che ha occupato abusivamente l'immobile per 4 anni?

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inexecutivis pubblicato 30 maggio 2017

Se non abbiamo male interpretato la domanda, il caso è il seguente: il creditore ipotecario occupava senza titolo l’immobile pignorato, ed è stato posto a suo carico il pagamento di una indennità di occupazione che gli non ha provveduto a versare.

Stando così le cose, a nostro avviso la detrazione ipotizzata (forse è più corretto parlare di compensazione) è possibile.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 2912 c.c., il pignoramento si estende, tra l’altro, ai frutti della cosa pignorata, e dunque anche all’indennità di occupazione versata dall’occupante sine titulo.

Ora, l’acquisizione alla massa di tali frutti può essere compiuta o per il tramite della loro materiale apprensione, oppure – nel caso di specie – compensando il relativo debito con il credito vantato dall’obbligato.

 

Se poi la compensazione dovesse essere contestata si aprirebbe una controversia distributiva, che il Giudice dell’esecuzione sarebbe chiamato a risolvere ai sensi dell’art. 512 c.p.c.

faber pubblicato 01 giugno 2017

Grazie per la puntuale spiegazione: nel dettaglio ad aprile 2016 il Giudice ha intimato all'occupante senza titolo nonché creditore ipotecario sui terreni circostanti l'immobile (ma chirografo su quest'ultimo) a liberare l'immobile e lo ha condannato al pagamento dell'indennità d'occupazione da quella data sino alla liberazione prevista entro 31 agosto 2016...non avendo corrisposto ad oggi tale indennità a favore della procedura si può fare istanza che venga pagata anche per il periodo pregresso: da quando cioè il medesimo creditore vi ha preso la residenza cioè dicembre 2012? L'avvocato sostiene che per il pregresso va fatta una causa civile da chi ha interesse ad es. gli altri creditori

Grazie per l'aiuto

inexecutivis pubblicato 04 giugno 2017

A nostro avviso l’avvocato ha parzialmente ragione, l’indennità di occupazione è stata verosimilmente imposta dal Giudice dell’esecuzione in conseguenza dell’emissione dell’ordine di liberazione, mancando il quale lo stesso era mero occupante sine titulo (o con titolo non opponibile).

In relazione al periodo pregresso, a nostro avviso legittimato ad agire sarebbe il custode (il quale potrebbe agire con un’azione di arricchimento senza causa) in forza dei poteri di amministrazione e gestione che gli derivano dall’art. 559, ultimo comma, c.p.c., previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione.

 

In questi termini, con riferimento al contratto di locazione, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il proprietario-locatore (o il suo avente causa) che non ha (più) la custodia del bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (e, pertanto, già inopponibile ai creditori e all'assegnatario). La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice” (Cass. Sez. 3, 29/04/2015, n. 8695).

faber pubblicato 03 luglio 2018

Gentilissimi in fase di distribuzione del ricavato, la maggioranza dei creditori ha optato davanti al giudice, che aveva fissato udienza per la questione indennità, di non procedere nei confronti del creditore che ha occupato abusivamente l'immobile per 4 anni, a ragione di possibile slittamento dei tempi nella distribuzione. Di fronte alla proposta di distribuzione avanzata in seguito dal notaio, la AE avanza istanza di riscossione nei confronti di 2 creditori della procedura tra cui lo stesso creditore occupante senza titolo, per un debito di modesta entità afferente al mancato pagamento di canone rai e tasse locali. Vi chiedo, solo l'agenzia delle entrate ha titolo per esigere da terzi (dalla procedura) quando le è dovuto dai singoli creditori facenti parte della stessa e invece non è possibile pretendere che la distribuzione del ricavato tenga conto anche dell'indennità di occupazione non versata alla procedura dal creditore occupante senza titolo?

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando come a mente dell'art. 511 c.p.c. il creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione può chiedere di essere a lui sostituito.

Si ritiene generalmente che la domanda di sostituzione può essere promossa fino a quando il Giudice non abbia approvato il piano di riparto, e che affinché l'istituto possa operare è necessario che il creditore del creditore sia munito di titolo esecutivo.

Quindi, se l'Agenzia delle Entrate è munita di un valido titolo esecutivo emesso nei confronti di un creditore potrà utilizzare lo strumento di cui abbiamo appena detto e concorrere alla distribuzione del ricavato in luogo del suo debitore.

Fatta questa premessa osserviamo tuttavia che in linea generale (e salvo che per il singolo tributo non sia previsto diversamente) le obbligazioni tributarie che riguardano l'immobile restato, anche dopo il pignoramento, in capo al debitore esecutato, il quale pertanto è tenuto al loro pagamento fino a quando non venga depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, atto con il quale si determina, secondo Cass. 16.4.2003, n. 6272 (ed anche secondo la prevalente dottrina), il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario.

Questo in ragione del fatto che il pignoramento non priva il debitore della proprietà del bene, determinando esclusivamente un vincolo preordinato al futuro trasferimento dello stesso all'aggiudicatario, dal quale consegue l'inopponibilità alla procedura degli atti dispositivi compiuti sul bene dopo il pignoramento medesimo (o dopo l'iscrizione ipotecaria, nei casi in cui il creditore pignorante fosse garantito da ipoteca iscritta sul bene).

In ogni caso, il problema non riguarda la procedura in quanto tale, poiché comunque l'Agenzia delle Entrate deve preventivamente munirsi di titolo esecutivo, sia che intenda sostituirsi al creditore obbligato nei suoi confronti (per un debito tributario il cui soggetto obbligato sia l'occupante) sia che intenda agire per un credito tributario maturato nei confronti del debitore esecutato.

Infine, quanto alla possibilità che l'importo della indennità di occupazione vada sostanzialmente scomputato dalla somma da riconoscersi in sede di distribuzione al creditore che ha occupato l'immobile, riteniamo che in linea di principio essa vada esclusa.

La giurisprudenza ha infatti affermato che "In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.." (Cass, Sez. U -, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).

Peraltro osserviamo che nel caso prospettato nella domanda probabilmente a rigore non può parlarsi neppure di compensazione, poiché in realtà il controcredito nei confronti del creditore non è vantato dal debitore esecutato bensì dalla procedura esecutiva.

Fatte queste premesse, osserviamo che il piano di riparto dovrà comunque prevedere che al creditore moroso nel pagamento dell'indennità di occupazione sia assegnata una somma dalla quale venga detratto l'importo da lui dovuto alla procedura. Potrebbe infatti accadere che il creditore nulla eccepisca sul punto, con la conseguenza che il piano sarà regolarmente approvato in quei termini. È tuttavia evidente che se sorgeranno contestazioni dovrà procedersi alla risoluzione della relativa controversia ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

faber pubblicato 12 novembre 2018

Gentilissimi sempre con riferimento alla discussione in oggetto è recentemente stato redatto il piano di riparto del ricavato dalla vendita all'asta: al creditore che ha occupato abusivamente il bene per 4 anni è stato addebitata l'indennità d'occupazione per soli 3 mesi +1 mese per ritardata riconsegna immobile a seguito del decreto di liberazione da parte del giudice. A breve ci sarà udienza creditori per esprimere consenso al suddetto piano. Come creditore chirografo, nonché acquirente dell'immobile ( l'occupante senza titolo è il creditore ipotecario nella procedura), è possibile pretendere che nel piano di riparto siano conteggiati anche le mensilità precedenti il decreto con cui il giudice ha dichiarato il creditore ipotecario occupante senza titolo? L'avvocato dice che occorre una causa ex novo, che non è possibile farlo all'interno della procedura prima che questa venga conclusa...che doveva/dovrebbe essere il custode a intentarla ma non l'ha fatto fino ad oggi e non ha mostrato interesse a farlo....come creditori chirografi non possiamo pretendere che le mensilità pregresse vengano decurtate dal credito vantato dal creditore ipotecario, occupante senza titolo?...quali sono i tempi entro cui è eventualmente possibile agire

Ringrazio molto chi risponderà

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2018

In una situazione del genere il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di formulare osservazioni al piano di riparto all'udienza fissata per la sua discussione ed approvazione ex art. 596 c.p.c., chiedendo che dalla quota parte di ricavato dalla vendita da riconoscersi al creditore ipotecario sia detratto l'importo che questi avrebbe dovuto versare alla procedura a titolo di indennità per la illegittima occupazione del cespite.

Invero, se è stato adottato un provvedimento con cui quella indennità è stata posta a carico dell'occupante e costui non lo ha impugnato con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, esso è ormai divenuto definitivo, e pertanto dello stesso si potrebbe tener conto in sede di distribuzione del ricavato, poiché si tratta semplicemente di regolare, in quella sede, i rapporti di dare – avere che intercorrono tra il creditore ipotecario e la procedura esecutiva.

Sotto altro profilo potrebbe dirsi che, poiché il pignoramento si estende, per espressa previsione dell'art. 2912 c.c., ai frutti della cosa pignorata, e poiché i frutti civili (costituenti somme di danaro) concorrono a formare la massa da distribuire, l'obbligo del creditore di corrisponderli si è compensato con il diritto dello stesso a partecipare alla relativa distribuzione.

Insomma, non di compensazione vera e propria si tratterebbe bensì, a nostro avviso, di determinare la misura in cui ciascun creditore concorre alla distribuzione del ricavato.

faber pubblicato 03 gennaio 2019

Cit.:"Invero, se è stato adottato un provvedimento con cui quella indennità è stata posta a carico dell'occupante e costui non lo ha impugnato con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, esso è ormai divenuto definitivo, e pertanto dello stesso si potrebbe tener conto in sede di distribuzione del ricavato, poiché si tratta semplicemente di regolare, in quella sede, i rapporti di dare – avere che intercorrono tra il creditore ipotecario e la procedura esecutiva."

rimane aperta la questione dei mesi di occupazione illegittima precedenti al provvedimento del giudice con cui l'indennità è stata posta a carico dell'occupante...sono anch'essi ascrivibili ai rapporti di dare-avere che intercorrono tra il creditore ipotecario e la procedura esecutiva.?" 

se sì, cosa dovrebbe chiedersi in sede di udienza? arricchimento senza giusta causa del creditore occupante illegittimo a svantaggio degli altri creditori della procedura?

A completezza d'informazione, nel 2012 quando ancora l'immobile in questione era pignorato ma sospeso dalla vendita un terzo interessato, divenuto successivamente creditori chirografo, aveva fatto istanza di affitto al giudice, l'istanza era stata rigettata per timore di svalutazione del bene, due mesi dopo l'immobile è stato occupato dal creditore ipotecario, tramite scrittura privata col debitore esecutato, risultata in seguito non opponibile agli atti.  

Ci sono gli estremi per ipotizzare una disparità di trattamento dei creditori durante la procedura? che è stata a vantaggio di un creditore (che ha usufruito di 4 anni di locazione gratuita dell'immobile) ma a svantaggio di tutti gli altri creditori; se sì, a chi è imputabile?  

 

inexecutivis pubblicato 06 gennaio 2019

Certamente, anche ove si vogliano regolare i rapporti tra la procedura esecutiva ed il creditore/occupante moroso nel pagamento dell'indennità di occupazione posta a suo carico in termini di rapporti di dare avere, rimane il problema della occupazione relativa al periodo pregresso a quello in cui il giudice ha provveduto a stabilirla.

In relazione a questo periodo riteniamo che nessuna compensazione possa errere operata, e non resti che intraprendere un'azione giudiziaria a cura del custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, volta ad ottenere la condanna dell'occupante.

Infatti come abbiamo ricordato in precedenza, "La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice” (Cass. Sez. 3, 29/04/2015, n. 8695).

Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell’articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ.(Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 924).

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