Indennità d'occupazione alla custodia giudiziaria

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  • Ultimo messaggio 31 ottobre 2018
wpaservice pubblicato 30 ottobre 2018

 Il propietario di un immobile, che si era trasferito, mi ha locato detto immobile. A mia e sua insaputa, a suo dire, atteso che il pignoramento con la nomina del custode giudiziario, venne fatta con l'art. 110 c.p.c., perciò non poteva, in forza di detta notifica, concedere nessuna locazione. Ora dopo defaticanti ricerche per giungere a questa realtà effettuale e non dopo aver già provveduto a spostare la residenza ed aver effetuato il trasloco, attraverso un incontro con la custodia giudiziaria si prospettava l'eventualità di chiedere al G.E. la possibilità di proporre un'indennità di occupazone alla medesima con il sucessivo onere di corrispondere le spese condominiali prossime venture atteso che il condominio stesso é tra i creditori procedenti, oltre all'istituto di credito che concesse il mutuo. Va da sé che, se mai ce ne fosse bisogno, tale occupazione cesserebbe lasciando libero da cose e persone, con un mio impegno  formale e scritto, all' assegnazione in asta di detto immobile sempre che non me lo aggiudichi partecipando alla richiamata asta, dove il primo esperimento 

é previsto a maggio 2019. .Ora il quesito é questo : posso proporre tale istanza al G.E. ? E se si posso farlo predisponendo un istanza in conto proprio? 

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2018

A nostro avviso va osservato in primo luogo che la locazione stipulata dall'esecutato dopo la notifica dell'atto di pignoramento non è opponibile alla procedura.

Infatti, con la notifica del pignoramento si crea un vincolo di indisponibilità del bene colpito, e dunque il contratto di locazione stipulato dal debitore dopo la notifica del pignoramento, sebbene prima della sua trascrizione, è inopponibile alla procedura. Questo assunto è del tutto coerente con la lettera degli artt. 559 e 560 c.p.c., in forza dei quali il debitore, costituito ex lege custode del compendio pignorato con il pignoramento (recte con la notifica del pignoramento), non può darlo in locazione senza il consenso del Giudice. Esso, inoltre, consente di porre rimedio a comportamenti fraudolenti del debitore esecutato, il quale venuto a conoscenza del pignoramento potrebbe concederlo in locazione prima che lo stesso venga trascritto, al fine di rendere il bene meno appetito sul mercato.

A questa ricostruzione si affianca la diversa opinione di chi invece ritiene che il contratto di locazione stipulato dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione dello stesso sia opponibile alla procedura[1], osservandosi in proposito che nei confronti del terzo conduttore ai fini della conoscibilità/opponibilità del pignoramento occorre avere riguardo alla trascrizione del medesimo.

Certamente la seconda soluzione ha il pregio di salvaguardare meglio la posizione del conduttore in buona fede (che diversamente potrebbe contare esclusivamente sul rimedio di cui all’art. 1601 c.c.), ma non considera, forse, che l’art. 2923 c.c. non fa altro che ribadire in sede esecutiva, con gli opportuni adattamenti, il principio emptio non tollit locatum, già affermato in sede di vendita dagli artt. 1599 e seguenti c.c.

Ciò detto, riteniamo che una domanda di autorizzazione a permanere all'interno dell'immobile previo pagamento di una indennità di occupazione può essere certamente formulata (con il ministero di un difensore), ed il giudice potrebbe anche decidere di accoglierla, dopo aver sentito sul punto i creditori.

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