Inadempienza dell’aggiudicatario – Penale ( art. 587 c.p.c. – art. 177 disp. att. c.p.c.)

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  • Ultimo messaggio 08 febbraio 2022
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 23 marzo 2017

Titolo: Inadempienza dell’aggiudicatario – Penale ( art. 587 c.p.c. – art. 177 disp. att. c.p.c.)

Il Caso  :

Vendita giudiziale con metodo di asta senza incanto di cui al prezzo base € 170.000.00 – Prezzo minimo € 127.500.00 – prima offerta € 130.000,00 risultante la migliore – seconda offerta € 129.000,00 e dopo la gara di cui all’art. 573 c.p.c. viene aggiudicata ad € 183.000,00; successivamente l’aggiudicatario si rende inadempiente di cui all’art. 587 c.p.c.; in seguito il professionista , su ordine del G.E., dispone  la nuova vendita alle stesse condizioni della precedente , ovvero : prezzo base € 170.000.00 – Prezzo minimo € 127.500.00; partecipa un solo offerente e viene aggiudicata all’unica offerta valida di € 128.000.00

La norma  :

L’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita ( € 55.000.00) ; la condanna a carico dell’aggiudicatario inadempiente è pronunciata con decreto del G.E. che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori, cui quel credito è stato attribuito in sede di distribuzione del progetto di riparto.

 Il Quesito :

Può l’aggiudicatario inadempiente, per giustificato motivo e per cause non dipendenti dalla sua volontà, chiedere al Giudice dell’esecuzione la disapplicazione della penale di cui all’art. 177 disp. Att. c.p.c. ?

Vi prego di dare ampia chiarezza sul punto.

 

Firmato: 

Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

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Titolo: Inadempienza dell’aggiudicatario – Penale ( art. 587 c.p.c. – art. 177 disp. att. c.p.c.)

Il Caso  :

Vendita giudiziale con metodo di asta senza incanto di cui al prezzo base € 170.000.00 – Prezzo minimo € 127.500.00 – prima offerta € 130.000,00 risultante la migliore – seconda offerta € 129.000,00 e dopo la gara di cui all’art. 573 c.p.c. viene aggiudicata ad € 183.000,00; successivamente l’aggiudicatario si rende inadempiente di cui all’art. 587 c.p.c.; in seguito il professionista , su ordine del G.E., dispone  la nuova vendita alle stesse condizioni della precedente , ovvero : prezzo base € 170.000.00 – Prezzo minimo € 127.500.00; partecipa un solo offerente e viene aggiudicata all’unica offerta valida di € 128.000.00

La norma  :

L’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita ( € 55.000.00) ; la condanna a carico dell’aggiudicatario inadempiente è pronunciata con decreto del G.E. che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori, cui quel credito è stato attribuito in sede di distribuzione del progetto di riparto.

 Il Quesito :

Può l’aggiudicatario inadempiente, per giustificato motivo e per cause non dipendenti dalla sua volontà, chiedere al Giudice dell’esecuzione la disapplicazione della penale di cui all’art. 177 disp. Att. c.p.c. ?

Vi prego di dare ampia chiarezza sul punto.

 

Firmato: 

Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 28 marzo 2017

Al fine di rispondere alla domanda posta riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 c.p.c., l’art. 587 e l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del

G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).

La necessità di considerare anche la cauzione confiscata ci pare vada mantenuta ferma nonostante il fatto che l’art. 177 disp. att. c.p.c. non ne tenga conto, stabilendo che la condanna dell’inadempiente abbia ad oggetto il “pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita”, poiché si tratta comunque di una posta attiva incassata dalla procedura in conseguenza dell’inadempimento.

Il decreto di condanna “costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato assegnato il credito da esso portato” (così l’art. 177 cpv. disp. att. c.p.c.).

In dottrina è stato osservato che si tratta di un titolo esecutivo emesso in incertam personam che, per necessita di essere integrato con il piano di riparto.

Trattandosi di titolo esecutivo emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato, va escluso, a nostro avviso, che alla riscossione delle somme provveda la procedura esecutiva tenuto altresì conto dei ritardi che essa arrecherebbe alla chiusura della stessa.

Con il decreto, dunque, il creditore diviene creditore dell’aggiudicatario inadempiente, ma questo non determina, a nostro avviso, una estinzione del debito del debitore esecutato, poiché si tratta di una cessione pro solvendo, conformemente alla previsione di cui all’art. 2928 c.c., secondo la quale “il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue

che con la riscossione del credito assegnato”.

Taluna dottrina ha ritenuto che se tutti i creditori sono stati soddisfatti in sede di riparto, il credito deve essere assegnato  al debitore come residuo di liquidazione.

Questa tesi pone qualche dubbio perché l’art. 177 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto solo a favore dei creditori insoddisfatti.

Così ricostruita la disciplina della condanna, riteniamo che in linea di massima il decreto potrà non essere emesso solo ove i creditori vi consentano.

 

Certamente, comunque, dovrà procedersi ad una puntuale analisi del caso di specie.

andrea.chiarello pubblicato 17 novembre 2019

Volevo sapere scosa succede nel caso in cui la nuova vendita vada deserta? 

Le successive sono sempre valevoli al fine del calcolo della penale? grazie

Andrea Chiarello

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

Si, si considerano anche le vendite desere, poichè come abbiamo detto la differenza è tra il vecchio ed il nuovo prezzo di aggiudicazione.

gds1202 pubblicato 08 marzo 2020

Cosa succede se dopo altre aste deserte il giudice decide di restituire l'immobile all'esecutato?

Il valore a quel punto per la procedura sarebbe Zero. Significa che l'aggiudicatario inadempiente deve rispondere per intero del prezzo offerto, senza possibilità di prelazione?

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2020

Le conseguenze del mancato versamento del saldo prezzo sono disciplinate dagli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata (art. 587 cpv. c.p.c. e art. 177 disp. att. c.p.c.).

Fatta questa breve ricostruzione del dato normativo, è discusso in dottrina quali conseguenze subisca l'aggiudicatario inadempiente quando il bene resta definitivamente invenduto.

Secondo taluni in questi casi il giudice dovrebbe condannare l'aggiudicatario inadempiente al pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Altri, al contrario, ritengono che la condanna dell'aggiudicatario inadempiente richiede necessariamente che un successivo esperimento di vendita vada a buon fine.

A nostro avviso questa seconda soluzione deve preferirsi. Invero se non si giunge ad una nuova aggiudicazione manca il denominatore necessario per calcolare la differenza, e dunque la norma non ha possibilità operative.

gds1202 pubblicato 08 marzo 2020

Per concludere la rosa delle possibili situazioni:

L'aggiudicatario risponde del danno anche se all'aggiudicazione era l'unico offerente?

In tal caso senza la sua offerta, l'asta sarebbe andata deserta quindi é difficile ipotizzare che la procedura possa aver subito un danno a causa sua.

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2020

Se la procedura si estingue senza aggiudicazione, secondo alcuni l'aggiudicatario decaduto non risponde.

Se invece si agiudica si.

vale999 pubblicato 02 febbraio 2022

Salve, Qualora il secondo tentativo di vendita viene aggiudicato ad un prezzo superiore sia al valore in perizia dell'immobile sia al valore della prima aggiudicazione (per cui l'aggiudicatario non ha saldato entro i termini), il primo aggiudicatario in che forma può tentare di recuperare la somma versata e trattenuta dal tribunale?

robertomartignone pubblicato 03 febbraio 2022

 Intende la cauzione ? Se intende la cauzione presentata con l ' offerta verrà comunque trattenuta a titolo di penale .

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

L’art. 587 c.p.c. prevede che l’aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa. Questa somma va a costituire l'importo complessivo da distribuire, a norma dell'art. 509 c.p.c.

vale999 pubblicato 06 febbraio 2022

A suo parere anche se l'aggiudicazione é stata ad un valore molto superiore ed il debito sarebbe comunque estinto?

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

E '  una penale ne consegue che a norma di legge viene trattenuta obbligatoriamente .  

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2022

Si, la penale prevista dall'art. 587 ha natura sanzionatoria, e dunque viene trattenuta indipendentemente dal prezzo di aggiudicazione. Se poi dalla vendita si devesse ottenere un ricavato maggiore del credito per cui il creditore agisce e delle spese di esecuzione (ma nella domanda originaria si faceva semplicemente riferimento ad un prezzo di aggiudicazione superiore al valore di stima) potrebbe porsi un problema di restituzione della cauzione, essendo dubbio se, in questo caso, essa vada assegnata al debitore o restituita all'aggiudicatario inadempiente.

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