inexecutivis
pubblicato
21 settembre 2017
La domanda è assai generica, e non consente risposte precise. Osserviamo che in linea generale si tratta di una eventualità remota, ma teoricamente possibile. Essa, del resto, è eventualità (anche qui rara) che si verifica anche nelle normali transazioni commerciali, quando l'acquierente subisce l'evizione del bene acquistato ad opera di un terzo.
Chiaramente, se questo si verifica, laggiudicatario ha diritto alla restituzione del prezzo versato.
Normalmente, quando il saldo prezzo viene versato dalla banca in adempimento di un contratto di finanziamento stipulato a tal fine dall'aggiudicatario (possibilità espressamente contemplata dal terzo comma dell'art. 585 c.p.c.) i contratti prevedono che in caso di revoca del decreto di trasferimento la banca sia legittimata a richiedere direttamente alla procedura la restituzione del prezzo in nome e per conto de mutuatario