imposte su terreno edificabile

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  • Ultimo messaggio 22 giugno 2017
studioviel pubblicato 21 giugno 2017

Buongiorno,

sono titolare di un immobiliare, quindi soggetto "che svolge attività di impresa" e mi sono aggiudicato all'asta un terreno edificabile.

Ho letto  il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 ed a mio avviso ogni tipo di bene immobile, quindi anche un terreno, dovrebbe godere del beneficio delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ridotte.

La cooperativa che segue l'esecuzione invece sostiene che tale agevolazione NON è possibile applicarla ai terreni-....non riesco a trovare sul decreto alcuna esclusione per i terreni.

Inoltre mi hanno scirtto che l'imposta viene calcolata applicando la percentuale del 15% sul prezzo di aggiudicazione. Anche in questo caso non capisco da dove possa uscire un'imposta del 15% !

inexecutivis pubblicato 22 giugno 2017

La norma alla quale si fa riferimento della domanda è l’art. 16, comma 1 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49.

Com’è noto, l’art. 16 dispone al comma 1 che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (l’originario della norma, che prevedeva un termine di 2 anni, è stato così modificato dall'art. 1, comma 32, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Il comma due della medesima disposizione, prevede che se la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio non si realizza, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del quinquennio decorre inoltre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per effetto dell'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, queste disposizioni si applicheranno ai trasferimenti eseguiti fino al 30 giugno 2017.

Premesso il quadro normativ odi riferimento, a nostro avviso l’agevolazione di cui al comma 1 non consente di distinguere i terreni dai fabbricati, facendo genericamente riferimento agli immobili, laddove per tali si intendono, ai sensi dell’art. 812, comma primo, c.c., “ il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”.

Avvertiamo comunque che, salvo proroghe, le agevolazioni troveranno applicazione per gli acquisti compiuti entro il 30 giugno 2017.

Quanto alle aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro di cui al DPR 26.4.1986, n. 131, l’aliquota del 15% si applica ai trasferimenti di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Per i terreni aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola, l’aliquota è del 9%.

 

Ove invece il debitore esecutato sia soggetto passivo IVA, l’imposta di registro sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 TUR della nota all’art. 1 della tariffa.

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