Imposte da pagare per C1 e per A3 prima casa

  • 5,1K Viste
  • Ultimo messaggio 03 aprile 2020
elgattone1986 pubblicato 31 marzo 2020

Un cordiale saluto,

 

1. Ho già comperato in asta giudiziaria un locale commerciale per 107.400 euro ed avente tali dati:

Rendita catastale 3.647,12 euro.

Categoria catastale C1, classe 12.

La perizia indica che il proprietario era un privato quindi non soggetto a Iva.

Gradirei da voi sapere quanto dovrei andare a spendere di imposte (ipotecaria, di registro, catastale).

Quale valore è più favorevole per me per pagare meno imposte?

 

2. Ho intenzione di prendere un altro immobile. Sarebbe la mia prima casa.

Probabile acquisto a 197.200 euro.

Rendita catastale 973,52 euro.

Categoria catastale A3, classe 3.

La perizia indica che il proprietario era un privato quindi non soggetto a Iva.

a) Posso avvalermi del bonus prima casa?

b) Meglio pagare le imposte sul prezzo-valore o su quanto penso che finirà l'asta?

Gradirei da voi sapere quanto dovrei andare a spendere di imposte (ipotecaria, di registro, catastale).

 

Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che saprete fornirmi.

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2020

L’imposta di registro, quando non ricorrono i benefici prima casa, si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Infine, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, l’atto di trasferimento è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura di €. 50,00 ciascuno.

A Proposito del secondo acquisto, quello relativo alla categoria A3, osserviamo quanto segue.

Le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, se ricorrono i presupposti di cui abbiamo detto, è possibile usufruire dei benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa.

 A proposito dell’importo delle imposte, la soluzione più conveniente ci pare essere quella di applicare la disciplina del prezzo valore, poiché si verrebbe a determinare una base imponibile di €. 112.441, a fronte del più alto prezzo di aggiudicazione.

Trattandosi di prima casa, l’aliquota è pari 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). Anche qui l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Close