IMPOSTE ACQUISTO IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE

  • 1K Viste
  • Ultimo messaggio 15 aprile 2022
p.rossi pubblicato 12 aprile 2022

Buongiorno,

sono a chiedere una delucidazione sulle imposte da versare in caso di acquisto all'asta di abitazione più box (facenti parte dello stesso lotto) aventi le seguenti caratteristiche:

Abitazione: classificata F3 (in corso di costruzione)

Box: classificato C/6 

Il debitore esecutato è una società di costruzioni fallita.  Chi acquista ha i requisiti per le agevolazioni prima casa.

Per quanto riguarda l'abitazione, sussitendo i requisiti per le agevolazioni prima casa, se non erro, va applicata l'Iva al 4%, in quanto alla cessione dell'immobile ancora in corso di costruzione da parte della ditta costruttrice va sempre applicata l'Iva e allo stesso tempo i benefici prima casa possono essere applicati anche alle cessioni di immobili in corso di costruzione se non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A9.

Per il relativo Box già classificato C/6 invece, quale imposta viene applicata? 

Grazie per l'attenzione.

 

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2022

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per individuare le imprese di costruzione o di ripristino non si deve aver riguardo necessariamente a quanto indicato nel registro delle imprese, dovendo viceversa verificarsi il titolo edilizio, nel senso che l’impresa che costruisce o ristruttura l’immobile è quella in favore della quale è stato rilasciato il “titolo” edilizio (permesso di costruire, DIA, ecc.).

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Va comunque ricordato che la Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.

Lo stesso trattamento fiscale vale per la pertinenza. La nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) prevede che ai fini dei benefici prima casa possa essere considerata una sola pertinenza per ogni immobile.

Close